Nel caso di specie, la Suprema Corte ha avallato la decisione della Corte d’Appello di Bologna, che aveva accertato l’indebita fruizione dei permessi da parte del dipendente sulla base di due elementi:
– Il ricovero a tempo pieno del familiare assistito. Il parente disabile risultava stabilmente ospitato in una residenza per anziani, assimilabile a una struttura ospedaliera, in cui riceveva assistenza continuativa h24 da personale medico, infermieri professionali, operatori socio-sanitari e fisioterapisti.
– La durata estremamente limitata dell’assistenza prestata. Dall’istruttoria era emerso che, nei giorni contestati, il lavoratore si era recato presso la struttura per periodi di tempo esigui, non superiori a mezz’ora per ciascuna visita.
Nel motivare la propria decisione, la Corte di Cassazione ha evidenziato come le condizioni di ricovero del paziente escludessero in radice la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti. A tale riguardo, il Collegio ha richiamato l’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, che riconosce il diritto ai permessi solo laddove la persona con disabilità in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
L’ordinanza conferma quindi l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’utilizzo improprio dei permessi retribuiti per finalità diverse dall’assistenza effettiva e continuativa integra un abuso del diritto e può legittimare il recesso del datore di lavoro per giusta causa.
