Garante per la protezione dei dati personali, Provv. n. 566 del 25 settembre 2025
Il Garante per la protezione dei dati personali è tornato a pronunciarsi in materia di Il Garante per la protezione dei dati personali è tornato a pronunciarsi in materia di accesso agli atti e tutela dei dati personali, con specifico riferimento all’accesso ad informazioni riguardanti procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti.
La questione alla base del parere nasce da un provvedimento dell’amministrazione di diniego ad un’istanza di accesso civico. La richiesta è stata presentata da un soggetto che aveva effettuato delle segnalazioni relative ad un dipendente comunale, rispetto a cui sono stati iniziati dei procedimenti disciplinari, e aveva ad oggetto proprio la documentazione inerente a tali procedimenti disciplinari.
L’amministrazione ha negato l’accesso sulla base della disciplina introdotta dall’art. 5-bis, c. 2, lett. A) del GDPR, volta ad impedire un pregiudizio alla tutela dei dati personali.
Il Garante osserva che la valutazione dell’eventuale pregiudizio alla protezione dei dati personali deve essere fatta considerando la tipologia di pubblicità a cui i dati sono sottoposti in seguito all’accesso. Una volta che quest’ultimo viene concesso, infatti, la documentazione diviene pubblica e conoscibile ed utilizzabile da chiunque, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa stessa. I dati personali collegati ai documenti rispetto a cui è stata proposta l’istanza di accesso nel caso in esame riguardano il rapporto di lavoro e hanno ad oggetto le modalità con cui il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare ha svolto la sua attività professionale, le quali costituiscono informazioni che si potrebbe desiderare non fossero portate a conoscenza di terzi.
La normativa in materia di accesso civico prevede che il rifiuto dell’istanza può essere giustificato dalla tutela della protezione dei dati personali. Il Garante afferma che le informazioni inerenti a procedimenti disciplinari avviati nei confronti di un dipendente potrebbero causare un pregiudizio alla tutela della protezione dei dati personali, in quanto alla conoscenza di queste informazioni consegue “un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del dipendente controinteressato, con possibili ulteriori ripercussioni negative anche al di fuori del contesto lavorativo, sul piano personale, familiare e sociale”.
Il Garante motiva il proprio parere, favorevole al diniego dell’Amministrazione, facendo riferimento sia alle ragionevoli aspettative di confidenzialità sorte per il soggetto controinteressato sia all’impossibilità di prevedere le conseguenze che potrebbero derivare dalla pubblicità dei dati a favore di chiunque.
Sulla base delle stesse motivazioni il Garante esclude anche l’accesso civico parziale, in quanto la tecnica dell’anonimizzazione nel caso di specie non consentirebbe alcuna maggiore tutela per il soggetto controinteressato, in quanto la sua identità è già conosciuta dal soggetto istante.
