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Accordo Economico Collettivo per il settore Commercio 2025: la nuova disciplina del contratto di agenzia

Dal 1° luglio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo per il settore commercio, che interviene sul contratto di agenzia dopo ben 16 anni dall’ultima revisione (AEC 2009). Il nuovo testo introduce importanti novità nella regolamentazione del rapporto tra agente e casa mandante.

Di seguito si illustrano sinteticamente le principali innovazioni rispetto alla disciplina previgente.

– Vendite tramite e-commerce (art. 1, lett. c)

L’attività di promozione contrattuale viene estesa anche alle vendite di beni e servizi effettuate tramite il canale di commercio elettronico aziendale. Ne consegue che l’agente ha diritto a percepire la provvigione anche per le vendite online realizzate nella propria zona di competenza.

– Base di calcolo (art. 1-bis – nuovo)

Il nuovo articolo 1-bis stabilisce che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante in aggiunta alle provvigioni (rimborsi spese, premi, compensi per coordinamento o incasso, e ogni altro emolumento pattuito individualmente) sono da computarsi ai fini di tutti gli istituti contrattuali: modifiche contrattuali, FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica, indennità sostitutiva del preavviso, patto di non concorrenza.

– Contratti a tempo determinato (art. 2)

Il contratto a tempo determinato può essere prorogato o rinnovato, con il consenso scritto dell’agente, per non più di due volte consecutive. In assenza di forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato.

Anche per i rapporti a termine, le indennità di fine rapporto saranno calcolate includendo tutte le somme di cui all’art. 1-bis, con riferimento all’intera durata contrattuale.

– Zona di attività e variazioni economiche del rapporto (art. 3)

Viene variato il sistema di classificazione delle variazioni in pejus subite dall’agente (modifiche di zona, portafoglio clienti, prodotti o compensi) in base alla loro incidenza economica:

– Lieve entità: variazioni tra 0% e 5% delle somme percepite nell’anno solare (o nei 12 mesi precedenti).

– Media entità: variazioni tra 5% e 15%.

– Sensibile entità: variazioni superiori al 15%.

È stato altresì previsto che:

– Le variazioni di sensibile entità non sono ammissibili nei primi 12 mesi di contratto;

– Le variazioni di lieve entità richiedono comunicazione scritta, sia per agenti mono che plurimandatari;

– Le variazioni di media e sensibile entità devono indicare l’impatto economico;

– La comunicazione di variazione media, così come già previsto per quelle di sensibile entità, può fungere da preavviso di cessazione del rapporto, ove l’agente non la accetti;

– In caso di variazioni di media e sensibile entità, l’agente monomandatario può accettare la variazione contrattuale continuando a operare in regime plurimandatario;

– Le variazioni di lieve e media entità, se avvenute nei 24 mesi precedenti l’ultima modifica, si considerano come un’unica variazione, parificando il regime di mono e plurimandatari.

– Diritti e doveri delle parti (art. 4)

Il preponente ha l’obbligo di avvertire l’agente, entro 30 giorni dalla ricezione dell’ordine, dell’impossibilità (totale o parziale) di evaderlo.

Deve inoltre fornire i dati relativi al fatturato per zona, clienti e prodotti oggetto del mandato, anche per il calcolo delle indennità. A tal fine, dovrà dotarsi di adeguati strumenti tecnologici per la ripartizione territoriale del fatturato.

– Provvigioni (art. 5)

A seguito dell’introduzione del canale e-commerce, il preponente è tenuto a riconoscere le provvigioni anche per le vendite a consumatori privati effettuate online nella zona di competenza dell’agente, riportandone i dati negli estratti conto.

Le provvigioni su vendite assegnate tramite bandi di gara possono essere riconosciute anche oltre il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto.

– Liquidazione delle provvigioni (art. 7)

Mensilmente o trimestralmente, il preponente deve fornire copia delle fatture emesse o un riepilogo dettagliato che consenta di verificare importi, prodotti/servizi venduti e aliquote provvigionali.

Per affari eseguiti entro 90 giorni, è prevista la possibilità di liquidare anticipatamente il 70% della provvigione.

– Patto di non concorrenza (art. 8)

La base di calcolo dell’indennità è ora estesa alle voci di cui all’art. 1-bis. È stato chiarito che tale compenso ha natura autonoma e complementare rispetto all’indennità ex art. 1751 c.c. e alle ulteriori indennità di fine rapporto previste dall’AEC.

– Gravidanza, puerperio, maternità e paternità (art. 10)

L’agente padre ha ora diritto ad astenersi dal lavoro per un massimo di 20 giorni, entro i cinque mesi dalla nascita o adozione/affido del figlio, con sospensione del rapporto per tale periodo.

– Preavviso (art. 11)

Per gli agenti monomandatari i nuovi termini di preavviso sono i seguenti:

– 5 mesi: durata del rapporto inferiore a 3 anni;

– 6 mesi: dal quarto anno iniziato;

– 7 mesi: dal quinto anno;

– 8 mesi: dal sesto anno in poi.

– Indennità di fine rapporto (art. 13)

L’indennità spetta anche nel caso in cui il contratto sia intestato a una società di persone che si sciolga per raggiungimento dell’età pensionabile di tutti i soci o per cessazione della pluralità dei soci per invalidità, pensionamento o decesso.

Rimodulati anche gli scaglioni per il calcolo del FIRR, in vigore dal 1° gennaio 2026:

– Agenti plurimandatari:

– 4% fino a € 12.000

-2% da € 12.001 a € 18.000

-1% oltre € 18.000

– Agenti monomandatari:

– 4% fino a € 24.000

– 2% da € 24.001 a € 36.000

– 1% oltre € 36.000

– Indennità meritocratica e incremento del fatturato (art. 14)

Per rendere più trasparente la determinazione dell’indennità meritocratica, viene ammessa una metodologia alternativa: in assenza di dati certi sulle vendite, è possibile confrontare i valori provvigionali, purché omogenei.

In presenza di modifiche al mandato (zona, prodotti, clienti, provvigioni), le variazioni dovranno essere neutralizzate, per evitare effetti distorsivi a favore o a sfavore delle parti.

Data di pubblicazione
11.09.2025

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