Con l’ordinanza n. 2400 del 22 gennaio 2026 (depositata il successivo 5 febbraio 2026), la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari, tracciando confini più netti tra le esigenze di tutela della persona e l’interesse collettivo alla piena conoscenza delle decisioni giudiziarie.
La vicenda trae origine da un ricorso promosso nel 2023 dinnanzi alla Corte d’Appello di Napoli nel contesto di un procedimento esecutivo. In tale cornice, il ricorrente, tra gli altri aspetti, sollecitava l’oscuramento dei dati personali dal provvedimento giurisdizionale. La norma di riferimento è l’art. 52, comma 1, D. Lgs. 196/2003, il quale prevede che l’interessato possa chiedere l’apposizione sull’originale di un provvedimento di “un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.”
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha anzitutto chiarito che il diritto all’oscuramento o anonimizzazione va necessariamente bilanciato con la pubblicità dei provvedimenti, prevista dall’art. 51, comma 2, D. Lgs. 196/2003 e che trova fondamento nei principi di giusto processo di cui agli artt. 6 CEDU e art. 111 Cost.
Se, infatti, è corretto prevedere la possibilità di anonimizzare i dati per “motivi legittimi”, tale possibilità non deve prevalere su un elemento fondamentale come la pubblicità delle attività processuali.
La Corte ha dunque precisato che l’oscuramento rappresenta un’eccezione alla regola della pubblicità dei provvedimenti giudiziari, e non può essere disposto in via “automatica” ma solo laddove la richiesta sia sorretta da un concreto e specifico pregiudizio per la persona interessata. In questo scenario, non è sufficiente invocare genericamente esigenze di riservatezza o un disagio legato alla divulgazione, ma occorre allegare le specifiche implicazioni collegate alla pubblicazione integrale e la necessità dell’anonimizzazione.
Un ruolo cruciale è altresì giocato dalla natura della causa: sul punto, l’ordinanza in commento richiama altre tre pronunce (nello specifico, Cass. Civ. nn. 1697, 7558 e 16998 del 2025) le quali già avevano stabilito che la possibilità di far prevalere l’anonimizzazione sulla pubblicità doveva valutarsi anche tenendo conto della natura della causa petendi e delle difese delle parti.
Nel caso in esame, la richiesta di oscuramento del ricorrente si fondava invece su una prospettazione del pregiudizio del tutto astratta, e cioè sul mero timore che la pubblicazione della decisione, nella sua versione integrale, potesse consentire l’identificazione dei soggetti coinvolti anche attraverso elementi indiretti o contestuali.
La Corte non ha dunque ravvisato gli estremi per concedere l’oscuramento dei dati, non ravvisando in diritto elementi tali da far ritenere che la materia della controversia potesse definirsi sensibile o caratterizzata intrinsecamente da particolare delicatezza, escludendo dunque la sussistenza dei motivi legittimi richiesti dall’art 52 D. Lgs. 196/2003.
