La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 18409 del 7 luglio 2025, è tornata ad esprimersi in materia di appalto, in merito ai limiti di operatività della garanzia per difformità e vizi dell’opera di cui all’articolo 1667 c.c.
Nel caso di specie, una ditta otteneva un decreto ingiuntivo in forza del quale il Tribunale di Torino intimava al committente il pagamento di oltre 40 mila euro a titolo di saldo.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso, presentava opposizione il committente, il quale eccepiva la presenza di numerosi vizi e, stante la mancata esecuzione del collaudo da parte della ditta, formulava domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio la appaltatrice, la quale contestava le argomentazioni avversarie deducendo, in particolare, l’intervenuta decadenza dalla garanzia per i vizi.
All’esito del primo grado di giudizio, il Tribunale adito accoglieva parzialmente l’opposizione spiegata e condannava la committente al pagamento della minor somma accertata, disattendendo, tuttavia, la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale, in ragione della ritenuta fondatezza dell’eccezione di decadenza. Difatti, evidenziava il Tribunale, stante la mancata accettazione dell’opera per difetto del collaudo, a fronte dell’avvenuta scoperta dei vizi non più tardi del mese di febbraio 2013, la prima contestazione perveniva solo nel mese di giugno, ben oltre il termine di decadenza.
Avverso la sentenza emessa, proponeva appello il committente, lamentando, tra gli altri, l’erroneo accoglimento dell’eccezione di decadenza. La Corte d’Appello di Torino, pur parzialmente accogliendo l’appello proposto, confermava il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per intervenuta decadenza dalla garanzia.
Avverso tale sentenza, proponeva ricorso per Cassazione il committente, lamentando, primariamente, la violazione e falsa applicazione della normativa dettata dall’articolo 1667 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che i termini di decadenza e prescrizione operassero nel caso di specie, pur avendo accertato la mancanza di collaudo e accettazione. Il committente, in particolare, rilevava l’inapplicabilità della disciplina dettata in materia di vizi occulti e, di contro, la necessità di considerare i vizi rilevati come palesi, in quanto scoperti e comunicati prima del collaudo, mai avvenuto. Difatti, dovendosi intendere quali “vizi occulti” quei vizi non riconosciuti e non riconoscibili nonostante la verifica e il collaudo eseguiti, considerato il mancato svolgimento di questi ultimi, i vizi rilevati nel caso concreto, a opinione del committente, dovevano considerarsi come non occulti, e dunque non soggetti ad alcun termine di decadenza per la relativa denuncia.
La Corte di cassazione accoglieva il ricorso, ritenendo il motivo di impugnazione fondato.
La Corte ha, infatti, rilevava la necessità di distinguere tra vizi palesi o apparenti, rispetto ai quali la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e questi erano da lui conosciuti o riconoscibili, e vizi occulti, ossia quelli non riconosciuti e non riconoscibili al momento dell’accettazione e scoperti in epoca successiva. La Suprema Corte evidenziava che, mentre rispetto ai secondi deve trovare applicazione il termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta per la denuncia delle difformità rilevate, rispetto ai primi, il committente che non abbia accettato l’opera non è tenuto al rispetto di alcun termine di decadenza per far valere la garanzia dell’appaltatore. Nella fattispecie, non vi erano stati né verifica, né collaudo (sebbene a più riprese richiesto dal committente), né accettazione, e dunque “non poteva imputarsi all’ordinante di non aver provveduto alla denuncia dei vizi, a decorrere dal momento della loro scoperta, appunto perché essi avrebbero dovuto essere rilevati all’epoca della verifica e menzionati nell’esito dei collaudi sollecitati dall’appaltante”.
Neppure, proseguiva la Corte, poteva ritenersi che nel caso di specie fosse intervenuta la tacita accettazione dell’opera da parte del committente. Difatti, l’accettazione tacita richiede un surplus rispetto alla mera consegna, ossia “la ricezione dell’opera “senza riserve”, nonostante “non si sia proceduto alla verifica”, a fronte di “difformità o vizi palesi””. Solo tale forma di consegna comporta la rinuncia del committente al diritto di verifica e collaudo.
La mancata accettazione e verifica dell’opera, peraltro, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, altresì impediscono la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi, valido sia per i vizi occulti che per quelli palesi.
“Sicché nella fattispecie, quand’anche il vizio … fosse stato conoscibile al momento della consegna “provvisoria” dell’immobile, con riserva di effettuazione dei collaudi (come prontamente sollecitati), tale consegna “provvisoria” non avrebbe potuto costituire il dies a quo del termine di prescrizione biennale per l’esercizio delle azioni di garanzia per i vizi (ossia per la proposizione dell’azione risarcitoria), come invece affermato dalla sentenza impugnata”.
Stante quanto osservato, dunque, la Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio avanti alla Corte d’appello di Torino affinché decida uniformandosi ai seguenti principi di diritto:
- “In tema di appalto, l’obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell’opera appaltata, ai sensi dell’art. 1667, secondo comma, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l’accettazione dell’opera, espressa, tacita o presunta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica”;
- “Qualora l’opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all’esterno, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi (che sia successiva alla consegna), la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell’appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore”.
- “In tema di appalto, il dies a quo di decorrenza del termine biennale di prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi, stabilito dall’art. 1667, terzo comma, c.c., va individuato non già con riguardo alla consegna anticipata dell’opera, con riserva di verifica, bensì con riferimento al momento della consegna definitiva, a seguito di verifica ed accettazione dell’opera stessa”.
