Il legislatore intende promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità e garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto dell’intelligenza artificiale sui diritti fondamentali.
Tra i principi generali viene espressamente enunciato quello per cui lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene su dati e tramite processi di cui deve essere garantita e vigilata la correttezza, l’attendibilità, la sicurezza, la qualità, l’appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati
Inoltre, si prevede che, al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei principi stabiliti nel DDL, deve essere assicurata, quale precondizione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l’adozione di specifici controlli di sicurezza.
Il DDL si occupa anche del rapporto tra privacy e intelligenza artificiale, prevedendo che gli interessati debbano essere adeguatamente informati circa l’utilizzo di tali strumenti, stabilendo che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale debbano avvenire con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all’utente la piena conoscibilità e facoltà di opporsi a trattamenti non corretti dei propri dati personali.
L’art. 7 del DDL si sofferma sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario, prevendendo che l’interessato debba sempre essere informato circa l’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e sui vantaggi, in termini diagnostici e terapeutici, derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie, nonché ricevere informazioni sulla logica decisionale utilizzata. Ad ogni modo, pur costituendo i sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito sanitario un notevole supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, la decisione comunque deve essere sempre rimessa alla professione medica.
L’art. 8 del DDL disciplina la ricerca e la sperimentazione scientifica nell’ambito sanitario mediante sistemi di intelligenza artificiale, stabilendo l’obbligo di fornire un’informativa agli interessati. Questo obbligo può essere assolto anche attraverso un’informativa generale pubblicata sul sito web. Inoltre, i trattamenti di dati effettuati per tali finalità da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro sono considerati di interesse pubblico.
Con il nuovo DDL si regola anche l’utilizzo dell’AI in materia di lavoro, prevedendo che i lavoratori debbano sempre essere informati.
Per assicurare l’attuazione della normativa nazionale ed europea sull’intelligenza artificiale, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) sono designate come Autorità nazionali competenti.
