L’armadietto assegnato al lavoratore non è uno spazio privo di tutela solo perché collocato nei locali aziendali: l’accesso al suo contenuto può infatti comportare un trattamento di dati personali.
Con il provvedimento n. 462 del 18 giugno 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il caso di un’azienda che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, aveva aperto l’armadietto assegnato a un lavoratore, rimosso il contenuto e distrutto gli effetti personali rinvenuti. L’operazione era stata svolta in assenza dell’interessato, alla presenza di più addetti e documentata mediante un video.
Secondo il Garante, il contenuto di un armadietto personale può fornire informazioni sul lavoratore, comprese quelle relative alle sue abitudini, preferenze, condizioni personali o di salute. Pertanto, l’apertura dell’armadietto, la verifica del contenuto, la registrazione video e la successiva distruzione degli oggetti costituiscono un trattamento di dati personali.
Nel caso esaminato, l’azienda non aveva adottato una disciplina scritta sull’utilizzo degli armadietti e non aveva informato adeguatamente i lavoratori circa le modalità di utilizzo, le condizioni e i casi di eventuale accesso da parte dell’azienda, i tempi di svuotamento, soprattutto alla cessazione del rapporto, nonché la gestione e la conservazione degli oggetti rinvenuti.
Il Garante ha osservato che le indicazioni fornite soltanto oralmente non sono sufficienti ad adempiere tali obblighi. Inoltre, nel caso di specie, il lavoratore non era stato avvisato dell’imminente apertura dell’armadietto, né gli era stato assegnato un termine ultimo per recuperare i propri beni.
L’apertura dell’armadietto deve infatti restare una misura eccezionale, giustificata da esigenze concrete e proporzionata rispetto alla finalità perseguita. Di regola, il lavoratore dovrebbe essere preventivamente informato e posto nelle condizioni di provvedere personalmente allo svuotamento, mediante l’assegnazione di un termine chiaro.
Il Garante ha dunque ritenuto il trattamento privo di un’idonea base giuridica e contrario ai principi di correttezza, trasparenza, minimizzazione e proporzionalità. L’esigenza organizzativa di rendere disponibile l’armadietto per un altro lavoratore non giustificava, infatti, l’accesso agli effetti personali e la loro distruzione in assenza di una procedura preventiva e meno invasiva.
Il provvedimento evidenzia quindi l’opportunità, per le aziende, di disciplinare preventivamente e per iscritto l’assegnazione, l’utilizzo, l’eventuale accesso e lo svuotamento degli armadietti aziendali, assicurando, in presenza di personale somministrato, un adeguato coordinamento con le agenzie per il lavoro.
