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Attività investigativa del datore di lavoro: legittima se finalizzata a verificare comportamenti fraudolenti del lavoratore

I controlli effettuati dal datore di lavoro, anche tramite agenzie investigative, sono considerati legittimi quando mirano ad accertare comportamenti del lavoratore potenzialmente riconducibili ad attività fraudolente che possano arrecare danno all’azienda. Tali controlli, tuttavia, non possono riguardare la verifica dell’adempimento (o dell’inadempimento) della prestazione lavorativa in sé.

La Corte d’Appello di Cagliari ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro al dipendente a fronte delle pause durante l’orario di lavoro in quanto emergeva che il lavoratore, addetto alla raccolta porta a porta dei rifiuti urbani, effettuava frequenti e prolungate soste presso esercizi pubblici e bar situati nei Comuni in cui era incaricato di svolgere il servizio.

Tale condotta veniva accertata dall’attività investigativa su incarico del datore di lavoro. La Corte ha così sottolineato la legittimità dell’utilizzo della relazione investigativa, precisando che il ricorso all’attività di investigazione era avvenuto solo dopo che il datore di lavoro aveva maturato fondati sospetti circa la violazione di obblighi contrattuali, sia collettivi che individuali, e la possibile sussistenza di comportamenti fraudolenti.

Il lavoratore propose ricorso davanti alla Corte di cassazione.

La Corte, nel respingere il ricorso, ha chiarito che le disposizioni degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori (divieto di impiego di guardie giurate per scopi diversi dalla tutela del patrimonio aziendale; obbligo di comunicazione dei nominativi del personale di vigilanza), non escludono la possibilità per il datore di lavoro di avvalersi di agenzie investigative, a condizione che tali controlli non si traducano in una vigilanza sull’attività lavorativa quotidiana, attività riservata esclusivamente al datore stesso e ai suoi collaboratori.

L’intervento investigativo è pertanto legittimo non solo quando vi sia già evidenza di illeciti, ma anche in presenza di semplici sospetti o ipotesi che tali condotte illecite siano in corso. Tuttavia, tali controlli devono essere limitati agli atti illeciti del lavoratore, e non possono riguardare l’adempimento (o l’inadempimento) della prestazione lavorativa in sé.

In conclusione, secondo quanto stabilito dalla Corte, il controllo svolto tramite l’agenzia investigativa, si giustificava in quanto, il lavoratore aveva posto in essere una condotta illecita e idonea a ingannare il datore di lavoro, arrecando pregiudizio non solo al patrimonio aziendale, ma anche all’immagine e alla reputazione dell’impresa presso l’esterno.

Data di pubblicazione
23.04.2025

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