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Auto privata utilizzata per esigenze di servizio: il rimborso può spettare anche in assenza di un’autorizzazione espressa del datore di lavoro

Con l’ordinanza n. 24114 del 27 luglio 2026, la Corte di Cassazione è tornata sul tema del rimborso delle spese sostenute dal dipendente per l’utilizzo della propria autovettura per ragioni di servizio, chiarendo che il relativo diritto può essere riconosciuto anche in assenza di un’autorizzazione espressa del datore di lavoro, qualora la disciplina collettiva applicabile non richieda forme specifiche e l’assenso datoriale possa essere desunto dal comportamento concretamente tenuto dalle parti.

Il caso riguardava un lavoratore addetto al servizio di raccolta dei rifiuti, il cui contratto individuale individuava come “sede di lavoro”, a tutti gli effetti, il territorio di uno specifico Comune. Tuttavia, il dipendente era tenuto a spostarsi quotidianamente fuori da tale ambito territoriale con la propria autovettura, al fine di raggiungere il deposito aziendale situato in un diverso Comune.

In particolare, presso tale deposito, il dipendente era tenuto a presenziare all’appello giornaliero e a ritirare l’automezzo aziendale con il quale svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio individuato contrattualmente come propria sede di lavoro.

Il Tribunale respingeva inizialmente la richiesta di rimborso. La Corte d’Appello di Catanzaro, tuttavia, riformando la decisione di primo grado, riconosceva il diritto del lavoratore, qualificando gli spostamenti come “missioni funzionali ad esigenze aziendali”, in quanto necessari a consentire che l’automezzo aziendale raggiungesse il territorio nel quale doveva essere utilizzato per le operazioni di raccolta dei rifiuti. Infine, la Cassazione ha confermato tale impostazione, rigettando il ricorso della società.

Nel dettaglio, i Giudici di legittimità hanno rilevato che il CCNL applicabile prevedeva il rimborso chilometrico in favore del dipendente che utilizzasse la propria autovettura per ragioni di servizio, previa autorizzazione dell’azienda ovvero aderendo a una richiesta di quest’ultima. La disposizione non richiedeva forme determinate o espresse, né per l’autorizzazione datoriale, né per la richiesta rivolta al lavoratore. La Cassazione ha quindi ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, secondo cui l’assenso del datore di lavoro poteva essere desunto anche dal comportamento concretamente tenuto dalle parti.

Nel caso esaminato, hanno assunto rilievo l’utilizzo quotidiano e prolungato dell’autovettura personale (mai contestato dall’azienda), la necessità dello spostamento per raggiungere il deposito e l’assenza di soluzioni alternative concretamente praticabili e compatibili con l’orario di lavoro. Tali circostanze sono state ritenute idonee a fondare la presunzione di una tacita richiesta o, comunque, di un tacito assenso dell’azienda all’utilizzo del mezzo personale.

La pronuncia richiama quindi l’attenzione del datore di lavoro sull’opportunità di disciplinare in modo chiaro l’utilizzo dei mezzi personali per esigenze di servizio, definendo preventivamente modalità di autorizzazione, soggetti competenti e condizioni per il riconoscimento del rimborso.

Data di pubblicazione
30.09.2026

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