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Notifica via PEC e casella piena: la Cassazione conferma l’avvenuta conoscibilità

Cass. Civ., Sez. II° Ord n. 25084 del 12 settembre 2025

La Seconda Sezione della Cassazione Civile, con ordinanza n. 25084 del 12 settembre 2025, ha affermato, richiamando altresì precedenti giurisprudenziali in merito, che: “la violazione dell’onere di diligenza e la connessa autoresponsabilità per aver lasciato la casella satura e, in conseguenza, l’omessa consegna possono essere posti a carico del destinatario della notificazione soltanto se risulti comunque assicurata la conoscibilità dell’atto/attività processuale che del diritto di difesa è presupposto necessario”.

La vicenda trae origine da un provvedimento disciplinare avviato nell’ottobre 2020 da parte del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti di Foggia nei confronti di un architetto per violazioni del codice deontologico e culminato nell’erogazione della relativa sanzione (più in particolare, della sospensione di 150 giorni).

Il provvedimento sanzionatorio in oggetto veniva in prima battuta notificato a mezzo PEC in data 23 ottobre 2020; successivamente, risultando dal procedimento di notifica la “casella piena“, veniva nuovamente notificato questa volta a mezzo raccomandata recapitata il successivo 30 ottobre.

L’architetto proponeva dunque impugnazione avverso questo il provvedimento depositando il relativo ricorso in data 27 novembre 2020. All’esito del procedimento, il Consiglio Nazionale dichiarava tuttavia il ricorso inammissibile per tardività, considerando la data della prima notifica avvenuta a mezzo PEC quale decorrenza iniziale del termine di trenta giorni previsti per l’impugnazione.

L’architetto proponeva dunque ricorso per Cassazione.

Investita della questione, la Suprema Corte non ha condiviso le conclusioni del Consiglio Nazionale relativamente alla validità della notifica via PEC e della conseguente decorrenza del termine dalla stessa (e non dalla data della successiva notifica via raccomandata).

La Seconda Sezione ha richiamato, infatti, una pronuncia delle Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 28452 del 5 novembre 2024) la quale, per quello che qui rileva:

  • rimarca i caratteri di effettività e parità delle garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio, dal momento che lo scopo della comunicazione/notificazione consiste nell’assicurare al destinatario la possibilità di conoscere l’atto del processo. Tale possibilità dev’essere dunque concreta, e non meramente teorica;
  • sottolinea che, ai sensi dell’art. 149-bis c.p.c., comma terzo, il perfezionamento della notifica si determina nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella PEC del destinatario, intendendosi per “rendere disponibile” una disponibilità effettiva che non si può verificare o desumere in caso di mancata consegna (anche laddove la causa sia imputabile al destinatario).

In buona sostanza, ciò che rileva è l’effettività della conoscibilità per il destinatario; circostanza che tuttavia, in questo caso, non era stata debitamente verificata (laddove e il legislatore ha previsto che, in ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario quali casella satura, la conoscibilità sia assicurata dall’avviso al portale dei servizi telematici dell’avvenuto deposito in cancelleria).

Per tali ragioni, la Corte ha accolto il ricorso, cassando la decisione con rinvio al Consiglio Nazionale competente e condannandolo altresì al pagamento delle spese nei confronti dell’architetto.

Data di pubblicazione
19.09.2025
Argomento trattato
Contenzioso e Arbitrato

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