Con la sentenza n. 10307 del 18 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha escluso la prededucibilità dei crediti sorti nella fase di esecuzione del concordato preventivo in continuità aziendale, una volta chiusa la procedura ai sensi dell’art. 181 l. fall., precisando che tali crediti non rientrano tra quelli sorti “in funzione” della procedura, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., come interpretato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 42093/2021.
La vicenda trae origine dal ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso il decreto del Tribunale di Modena che, nell’ammettere un credito erariale al passivo del fallimento, aveva riconosciuto la prededuzione solo per i crediti maturati tra il deposito della domanda e l’omologazione del concordato, escludendola invece per quelli sorti nella successiva fase esecutiva. Il ricorso veniva rigettato, con compensazione delle spese.
La Corte ha ribadito che, una volta omologato il concordato, la procedura si intende conclusa e il debitore torna in bonis in attuazione del piano concordatario. I crediti sorti successivamente non possono dunque qualificarsi né “in occasione” né “in funzione” della procedura, salvo il caso — tassativo — dei finanziamenti ex art. 182-quater l. fall. Riconoscere la prededuzione oltre questi limiti comprometterebbe l’ordine delle cause di prelazione, penalizzando i creditori concorsuali.
Il principio di diritto formulato chiarisce che i crediti nati durante l’esecuzione del concordato non possono più godere automaticamente della prededuzione, restringendo il beneficio solo a casi ben precisi e in linea con l’orientamento più recente, che adotta criteri più rigorosi rispetto al passato.
