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Cassazione: quando si può rinunciare all’effetto risolutivo ex art. 1454 c.c.

(Cass. Civ., Sez. III, Ord. 15808 del 13 giugno 2025).

La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 15808 del 13 giugno 2025 è tornata ad esprimersi in merito alla possibilità che la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c., determinata dall’inutile decorso del termine individuato nella diffida ad adempiere disposta ai sensi del predetto articolo, possa essere oggetto di rinuncia ad opera della parte non inadempiente, specificandone i limiti di operabilità.

Nel caso di specie, nel gennaio 2014, la società locatrice di un immobile diffidava la società conduttrice, ai sensi dell’articolo 1545 c.c., a corrispondere i canoni insoluti entro i successivi 15 giorni, avvisandola che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si sarebbe inteso risoluto. La conduttrice non provvedeva alla corresponsione di quanto richiesto, tuttavia, in un momento successivo, la locatrice emetteva le fatture relative ai canoni dal febbraio 2014 al mese di ottobre 2015 e, nel 2016, otteneva un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale ingiungeva alla conduttrice il pagamento dei canoni risultanti come insoluti, per un totale di circa 174 mila euro.

Avverso il decreto ingiuntivo emesso, presentava opposizione la conduttrice, la quale eccepiva l’avvenuta risoluzione, già nel febbraio 2014, del contratto di locazione per gli effetti della diffida ex art. 1454 c.c. e, dunque, insisteva per la non debenza delle somme richieste.

La Corte d’appello di Brescia, riformando la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, rigettava le conclusioni formulate dalla conduttrice, ritenendo che la locatrice, con il proprio contegno successivo, avesse rinunciato ad avvalersi della risoluzione già prodottasi per effetto della diffida ad adempiere e confermava quanto già statuito mediante decreto ingiuntivo.

Avverso tale sentenza, proponeva ricorso per Cassazione la società locatrice, lamentando, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1454 c.c., per non aver la Corte ritenuto risolto il contratto di locazione nonostante quanto previsto nella diffida trasmessale e nonostante la locatrice avesse omesso qualsivoglia richiesta di pagamento del canone per il periodo successivo (dalla fine del 2013 sino al marzo 2016).

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo il motivo di impugnazione fondato.

Dato preliminarmente atto dell’effettiva sussistenza di un contrato nella giurisprudenza di legittimità circa la irrinunciabilità dell’effetto risolutorio correlato alle fattispecie di cui agli articoli 1454, 1456 e 1457 c.c., la Suprema Corte ha evidenziato la possibilità di risolvere il contrasto mediante differenziazione, a seconda che l’effetto risolutorio sia o meno contestato dalla controparte inadempiente.

Stante quanto osservato, dunque, la Corte ha proposto di ipotizzare che “solo nel primo caso la parte che abbia inviato la diffida ad adempiere, preso atto della contestazione della controparte, rinunci all’effetto risolutivo, in tal modo mostrando di riconoscere (anche tacitamente) la fondatezza della contestazione avversaria (ciò che assorbirebbe il rilievo della circostanza che l’effetto risolutivo è idoneo a provocare la cessazione del rapporto in una dimensione riferibile sia a chi invia la diffida sia a chi la riceve); laddove, nel secondo caso, la mancanza di qualsivoglia contegno contrario alla verificazione dell’effetto risolutivo, da parte del contraente che abbia ricevuto la diffida, precluderebbe la successiva rinuncia da parte del diffidante (posto che essa avrebbe carattere unilaterale)”.

La Corte di Cassazione, pertanto, ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia.

Data di pubblicazione
7.07.2025
Argomento trattato
Contratti Commerciali

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