Ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento, il giudice deve comunque verificare la riconducibilità del fatto addebitato alla nozione di giusta causa di cui all’articolo 2119 del Cc, anche prescindendo dalle previsioni del contratto collettivo, che hanno natura meramente esemplificativa; in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il giudice deve valutare se il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo conto altresì dell’elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore.
