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Cessione in blocco di crediti da leasing e fideiussioni ABI: prova della titolarità e nullità delle clausole

Con l’ordinanza n. 24102 del 27 luglio 2026, la Terza Sezione civile della Cassazione ha affrontato due questioni ricorrenti nel recupero di crediti derivanti da leasing: la prova della titolarità del credito acquistato mediante cessione in blocco e la rilevabilità d’ufficio della nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI, sanzionato da Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005.

La controversia riguardava un decreto ingiuntivo emesso per oltre 1,2 milioni di euro nei confronti dei garanti dell’utilizzatore.

La società cessionaria aveva fondato la propria titolarità sull’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che individuava genericamente crediti da leasing sorti in un determinato periodo, classificati a sofferenza e segnalati alla Centrale dei rischi.

La Cassazione ha ricordato che la pubblicazione prevista dall’art. 58 TUB sostituisce la notificazione al debitore e rende opponibile la cessione, ma non prova necessariamente l’inclusione dello specifico credito nel portafoglio trasferito.

L’avviso in G.U. può essere sufficiente quando i criteri indicati consentono un’identificazione senza incertezze; diversamente, il cessionario deve produrre ulteriori elementi, quali il contratto di cessione, gli elenchi dei rapporti o altre evidenze di raccordo. Nel caso di specie, non è stata fornita prova dell’inclusione del credito azionato nel blocco dei crediti ceduti.

Quanto alle fideiussioni, le parti hanno richiesto, solo nel corso del giudizio di appello, la dichiarazione di nullità integrale dei contratti di garanzia perché contenenti clausole nulle, riproduttive dello schema ABI sanzionato da Banca d’Italia, senza peraltro provare l’estensione di questa nullità parziale sull’intera garanzia.

La Corte ha affermato che la nullità parziale delle clausole riproduttive dello schema ABI può essere rilevata d’ufficio anche in appello, purché i relativi elementi risultino già dagli atti del primo grado e sia garantito il contraddittorio, non rilevando conseguentemente la tardività dell’eccezione di parte. Ciò non comporta, tuttavia, l’automatica invalidità dell’intera garanzia, rispetto a cui deve essere prodotta specifica prova.

È dunque importante per i cessionari assicurarsi che i singoli crediti oggetto di cessione in blocco siano identificabili senza incertezze all’interno del gruppo di crediti ceduto. Allo stesso tempo, prima di avviare il recupero giudiziale, è fondamentale svolgere un controllo sulle clausole contenute nei contratti di garanzia.

Data di pubblicazione
28.09.2026
Argomento trattato
Leasing & Factoring

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