La controversia trae origine da una domanda di pagamento promossa da un istituto bancario assistito dallo Studio Lupi, subentrato nella titolarità di una pluralità di crediti in forza di cessione pro soluto da parte del fornitore originario. Le ragioni di credito, articolate su più fatture relative a forniture di beni e servizi rese in favore di una pubblica amministrazione, sono state oggetto di rideterminazione nel corso del giudizio, a seguito di pagamenti parziali intervenuti in pendenza di lite.
Nonostante l’assenza di costituzione del convenuto, il Tribunale ha ritenuto imprescindibile accertare la sussistenza dei presupposti sostanziali del diritto azionato, muovendo dalla centralità del principio dispositivo e dalla necessità che l’attore assolva compiutamente l’onere probatorio su di sé gravante. È stata quindi valorizzata l’attività istruttoria documentale svolta in fase introduttiva, nonché l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, volta a ricostruire l’esatto ammontare del credito residuo e a verificare la riferibilità dello stesso alle obbligazioni cedute.
Il giudice ha evidenziato che la legittimazione del cessionario non può fondarsi su mere allegazioni o su richiami generici al contratto di cessione, ma deve essere dimostrata attraverso la produzione di elementi oggettivi, tra cui: il contratto di cessione, le fatture cedute, la prova del rapporto obbligatorio sottostante tra cedente e debitore originario, nonché la documentazione attestante l’inadempimento. Solo attraverso tale percorso probatorio, il cessionario può ritenersi legittimato a far valere in giudizio il credito ceduto.
Nel caso di specie, l’esame tecnico ha consentito di accertare il credito vantato dall’istituto di credito, confermando così la fondatezza della domanda.
La sentenza appare rilevante sotto più profili. In primo luogo, riafferma il principio secondo cui la contumacia del convenuto non esonera l’attore dall’onere di fornire una prova piena del diritto azionato, soprattutto nei casi in cui la pretesa si fonda su atti derivativi, quali le cessioni di credito. In secondo luogo, il giudice richiama implicitamente il valore della certezza e della trasparenza nei trasferimenti di crediti commerciali, specie quando questi trovano origine nei rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni, ambito nel quale la documentazione riveste un ruolo essenziale ai fini dell’esigibilità delle obbligazioni.
La decisione del Tribunale di Campobasso si segnala, dunque, per aver riaffermato con chiarezza che la prova della legittimazione sostanziale è elemento imprescindibile per il buon esito delle azioni giudiziarie fondate su cessioni di credito. La sentenza costituisce un utile promemoria per gli operatori del settore, specialmente nell’ambito delle operazioni di factoring e cartolarizzazione, dove la tracciabilità e la documentazione dei flussi negoziali rappresentano strumenti fondamentali per la tutela del credito.
