Il 28 luglio 2026 Farmindustria ha aggiornato il proprio Codice Deontologico, introducendo il nuovo art. 4.6-bis, dedicato alle collaborazioni tra aziende farmaceutiche e Pubblica Amministrazione, nonché con strutture ospedaliere, universitarie e di ricerca private convenzionate o accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale.
La disposizione introduce una disciplina generale applicabile a tutti i progetti nei quali l’azienda e l’ente mettono in comune risorse, attività o competenze per perseguire uno specifico obiettivo di salute pubblica.
Possono quindi rientrare nel nuovo ambito, ad esempio, progetti organizzativi, informativi o formativi, iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, programmi di digitalizzazione e analisi dei dati sanitari, nonché interventi volti a migliorare i percorsi diagnostico-terapeutici, l’appropriatezza delle cure o l’accesso ai servizi sanitari.
Restano invece esclusi gli ordinari rapporti commerciali, le iniziative unilaterali prive di un’effettiva progettualità condivisa, nonché tutti i rapporti di collaborazione già soggetti a specifiche disposizioni del Codice quali sperimentazioni cliniche, borse di studio, donazioni, comodati, congressi e Patient Support Program.
Per essere conforme al nuovo art. 4.6-bis, la collaborazione non deve comportare, direttamente o indirettamente, la promozione di prodotti farmaceutici. Il progetto deve pertanto rimanere distinto dalle attività commerciali e promozionali e non può essere utilizzato per influenzare prescrizioni, acquisti o scelte terapeutiche.
È inoltre necessario che l’iniziativa persegua uno specifico obiettivo di salute pubblica, chiaramente definito; produca benefici reciproci, anche indiretti, identificabili e documentabili; sia formalizzata mediante contratto; sia preventivamente autorizzata dall’ente, ove richiesto dalle procedure applicabili; rispetti gli obblighi di trasparenza previsti dal Codice Deontologico.
È ammesso anche il coinvolgimento di soggetti terzi o provider per lo svolgimento di attività e servizi. In questo caso, il rapporto con il provider deve essere regolato da un contratto di servizi e l’ente deve essere preventivamente informato per iscritto, ferma la possibilità di stipulare un accordo tra tutte le parti coinvolte.
La nuova disposizione non costituisce, dunque, una generale liberalizzazione dei rapporti tra industria farmaceutica e settore pubblico. Introduce, piuttosto, una cornice di riferimento per strutturare le collaborazioni pubblico-private in modo trasparente, documentabile e coerente con l’interesse sanitario perseguito.
Sul piano operativo, sarà opportuno coinvolgere sin dalla fase di progettazione le funzioni Legal, Compliance e Medical Affairs, verificando la finalità di salute pubblica dell’iniziativa, l’assenza di elementi promozionali, la natura e la proporzionalità dei benefici, il percorso autorizzativo dell’ente e la completezza della disciplina contrattuale.
Il principio alla base della nuova disposizione è chiaro: la collaborazione tra pubblico e privato può contribuire al miglioramento del sistema sanitario, purché sia fondata su obiettivi determinati, benefici documentabili, trasparenza e rigorosa separazione dalle attività promozionali.
