Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 144 del 22 febbraio 2025 da poco resa nota, ha stabilito che l’accordo sul compenso professionale spettante all’avvocato deve sempre essere:
- stipulato al momento del conferimento dell’incarico al professionista, e non successivamente all’esito della causa;
- proporzionato all’attività da svolgersi.
La vicenda trae origine da un provvedimento disciplinare promosso nel luglio 2024 dinnanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia nei confronti di un avvocato per violazione degli artt. 25, comma 2, e 29, comma 4 del Codice Deontologico Forense per aver pattuito con i propri clienti, all’esito positivo di una causa, un compenso qualificabile come quota del risarcimento stabilito e comunque sproporzionato rispetto all’attività svolta e al risultato conseguito.
Più in particolare la causa in questione, protrattasi per circa vent’anni, riguardava il decesso di un neonato; ad esito della stessa, il legale aveva fatto sottoscrivere ai clienti (i genitori) un accordo che prevedeva, oltre alle spese liquidate in sentenza (circa €70.000), onorari aggiuntivi per circa €129.000 ed ulteriori €50.000 per l’eventuale appello, su un risarcimento totale di circa €529.000.
Il provvedimento disciplinare nei confronti del legale culminava nel riconoscimento della responsabilità professionale limitatamente alla violazione dell’art. 29, comma 4 del Codice Deontologico Forense e nella conseguente nell’erogazione, da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia, della relativa sanzione (più in particolare, della sospensione di 3 mesi dall’esercizio della professione forense).
Il provvedimento sanzionatorio in oggetto veniva tempestivamente impugnato da parte dell’avvocato, il quale deduceva il carattere proporzionale del compenso richiesto, oltre a lamentare l’eccessiva sanzione inflittagli.
Investito della questione, il Consiglio Nazionale Forense ha condiviso le conclusioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia relativamente al carattere del tutto sproporzionato del compenso richiesto, confermando che l’attività prestata dal legale, per quanto protrattasi nel tempo e complessa, non giustificasse importi così alti.
Nel caso di specie, inoltre, era evidente come il legale avesse predisposto tale accordo unilateralmente, in assenza di alcuna negoziazione o contestazione e in un contesto di palese imparità tra le parti: il provvedimento fa, infatti, esplicito riferimento alla “scarsa scolarizzazione” di uno dei due clienti e alla circostanza che le cure presso il dipartimento di salute mentale cui era sottoposto non gli permettessero di comprendere la documentazione trasmessagli dal legale.
Il Consiglio Nazionale Forense ha, inoltre, ribadito che il compenso professionale va pattuito al momento del conferimento dell’incarico a pena di nullità, in osservanza dell’art. 13, comma 2, della L. 247/2012 (“Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”) per come interpretato dalla Corte di Cassazione.
Non è stata, invece, condivisa la sanzione erogata da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia, ritenuta ingiustificatamente elevata in parziale accoglimento del ricorso.
Per tali ragioni, il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato parzialmente il ricorso del legale, modificando la sanzione da sospensione a censura.
