La finalità delle stock option è quella di incentivare la produttività e di fidelizzare i dipendenti, i quali a loro volta hanno la possibilità di realizzare una plusvalenza (che costituisce reddito da lavoro dipendente: cfr Cass. n. 11214/11), che consiste nella differenza tra il valore di mercato che le azioni hanno maturato nel periodo in cui l’opzione era valida e il prezzo fissato al momento dell’offerta.
Si tratta, dunque, d’una diffusa forma di retribuzione mediante partecipazione agli utili, il che è consentito dall’art. 2099 ult. co. c.c.
Dunque, avendo le stock option natura retributiva, ogni controversia (fra la società e il suo dipendente) in ordine alla loro spettanza rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo il rito speciale, a meno che i contratti collettivi non la compromettano in arbitri (v. art. 806 c.p.c.).
