La vicenda nasce con la proposizione di opposizione ad una ingiunzione di pagamento.
Il Tribunale ha riconosciuto il ricorso come manifestamente infondato. Innanzitutto, ha sottolineato che i motivi di ricorso legati al merito della pretesa creditoria sono stati espressi in termini astratti, senza una vera e propria connessione con i titoli impugnati e dunque risultando inconferenti. Essi, inoltre, sono stati contestati oltre il termine di decadenza e, di conseguenza, non potevano essere esaminati. Infine, parte ricorrente non ha contestato in maniera specifica l’avvenuta notifica dei diversi avvisi oggetto del ricorso, limitandosi ad una contestazione generica. Il Tribunale, a tal proposito, ha ribadito la necessità di una contestazione specifica, tramite indicazione dei vizi relativi alla notifica, non risultando sufficiente un elenco di precedenti giurisprudenziali privo di allegazioni inerenti al caso in esame.
Allo stesso modo, anche le censure formali indicate nel ricorso sono state rigettate in quanto generiche e infondate.
Tale struttura del ricorso, secondo il Tribunale, era causata dall’uso da parte della difesa del ricorrente di sistemi di intelligenza artificiale senza un successivo controllo da parte del legale.
Il Tribunale ha conseguentemente rigettato integralmente tutte le domande condannando parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, c. 3, c.p.c., al pagamento della somma di euro 500 in favore di ciascuna delle parti convenute e, ai sensi dell’art. 96, c. 3, c.p.c., al pagamento di euro 500 in favore della cassa delle ammende. La sanzione deriva dall’aver agito in giudizio con malafede o colpa grave, presentando “un ricorso redatto col supporto dell’intelligenza artificiale, costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio” e sostenendo doglianze manifestamente infondate.
È importante sottolineare che la sentenza del Tribunale di Torino non sanziona l’utilizzo dell’intelligenza artificiale al fine di redigere un atto di ricorso, ma la presentazione di un ricorso fondato su motivi manifestamente infondati e consistente in un elenco di norme e sentenze quasi completamente inconferenti e, soprattutto, privo di allegazioni concrete riguardanti la situazione ad oggetto. Conclusione che risulta coerente con il disegno di legge approvato, il giorno seguente alla sentenza, dal Senato della Repubblica, con l’obiettivo di promuovere la “ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale” e che promuove l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, tra gli altri, nel mondo del lavoro (artt. 11 e 12) e nell’attività giudiziaria (art. 15).
