Con l’ordinanza n. 4227/2025, la Corte di Cassazione ha confermato che può costituire giusta causa di licenziamento anche una condotta del lavoratore precedente all’inizio del rapporto di lavoro, qualora essa emerga solo successivamente alla sua instaurazione e risulti idonea a compromettere in modo irrimediabile il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.
La pronuncia trae origine dal licenziamento intimato ad un dipendente di Poste Italiane a causa della scoperta, da parte delle forze dell’ordine, di diversa corrispondenza mai consegnata e nascosta dal lavoratore, durante lo svolgimento della sua precedente attività lavorativa sempre a favore di Poste, presso un locale.
La società al momento della scoperta aveva licenziato per giusta causa il lavoratore, pur trattandosi di una condotta realizzata nel corso di un precedente rapporto di lavoro.
Il lavoratore provvedeva ad impugnare il licenziamento e, all’esito del giudizio di primo grado, il Giudice accoglieva il ricorso dichiarando il licenziamento disciplinare illegittimo, ordinando così al datore di lavoro la reintegrazione del dipendente.
A seguito dell’impugnazione, la Corte d’Appello riformava la decisione accogliendo il reclamo del datore di lavoro e dichiarando legittimo il licenziamento disciplinare. Secondo la Corte d’Appello la condotta di sottrazione, manomissione e mancato recapito della corrispondenza valeva quale totale negazione della prestazione affidata al dipendente in virtù delle mansioni svolte.
Il lavoratore proponeva dunque ricorso in cassazione sostenendo come i fatti contestati riguardassero un rapporto di lavoro precedente e concluso rispetto a quello in essere.
Tuttavia, la Corte di legittimità ha confermato la sentenza di secondo grado. Secondo la Corte, infatti, al fine di accertare la legittimità del licenziamento è necessario valutare complessivamente l’affidabilità del lavoratore.
Nel caso di specie, a prescindere dal fatto che la condotta sia stata realizzata nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro, la stessa costituisce un inadempimento grave e doloso che è, perciò, idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia con il datore di lavoro, giustificando così il licenziamento per giusta causa.
La Corte ha dunque concluso affermando che anche una condotta esterna e antecedente rispetto al rapporto di lavoro può ledere il vincolo fiduciario qualora gli atti posti in essere dal lavoratore non possano definirsi compatibili con l’impegno richiesto nella mansione da svolgere e siano, dunque, in grado di incidere negativamente sull’affidabilità del lavoratore.
