Con ordinanza n. 11608 del 28 aprile 2026, la terza sezione civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di consenso informato e responsabilità sanitaria, soffermandosi in particolare sull’ipotesi in cui il trattamento concretamente eseguito presenti caratteristiche diverse o più ampie rispetto a quello originariamente prospettato al paziente.
La vicenda trae origine dal decesso di una paziente sottoposta a intervento cardiochirurgico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi. Il marito della paziente aveva agito in giudizio, sia in proprio che quale erede, deducendo in particolare la violazione del consenso informato della moglie, che non avrebbe ricevuto sufficiente e adeguata informativa sui rischi sottesi all’intervento.
Ad esito di un accertamento tecnico preventivo, il Tribunale di Bologna aveva, tuttavia, respinto la domanda risarcitoria proposta dal marito, ritenendo che la paziente fosse stata adeguatamente informata dei rischi dell’intervento e che, in ogni caso, non fosse stato provato che, ove correttamente informata, avrebbe rifiutato il trattamento. In particolare, i giudici di merito avevano valorizzato la sottoscrizione dei moduli di consenso informato e la circostanza che fosse stata segnalata come “alta” la probabilità di complicanze maggiori, incluse quelle potenzialmente letali o invalidanti.
A medesimo esito giungeva la Corte d’Appello di Bologna, cui si era rivolto il marito a seguito della pronuncia del giudice di prime cure. In particolare, la Corte condivideva le motivazioni addotte in primo grado, precisando che sarebbe stata proprio la già grave situazione della signora a fugare ogni ragionevole dubbio relativamente alla consapevolezza della stessa sulle difficoltà del trattamento chirurgico.
Investita della questione, la Cassazione ha, tuttavia, censurato tale impostazione, ritenendo illogica e generica la motivazione della Corte d’Appello. In particolare, secondo la Suprema Corte, non era sufficiente affermare in modo astratto che la paziente fosse consapevole della complessità dell’intervento o che avesse scelto una struttura di eccellenza. Occorreva invece verificare concretamente quali informazioni le fossero state fornite e quali rischi specifici fossero stati prospettati e se tali dati riguardassero effettivamente l’intervento poi eseguito.
Nel caso di specie, inoltre la paziente aveva prestato consenso per una determinata tipologia di intervento (nella fattispecie, sostituzione della valvola aortica), mentre l’operazione concretamente eseguita aveva caratteristiche ben più ampie e diverse.
La Corte ha quindi ribadito che, qualora il paziente alleghi di aver prestato il consenso solo per l’intervento programmato e non per un trattamento diverso o più invasivo, non grava su di lui l’onere di provare che avrebbe rifiutato quest’ultimo se adeguatamente informato. Al contrario, spetta alla struttura sanitaria dimostrare che il paziente avrebbe comunque prestato il consenso anche all’intervento effettivamente eseguito.
È stato, inoltre, escluso che la scelta di rivolgersi spontaneamente alla struttura ospedaliera, in questo caso peraltro di eccellenza, possa assumere una sorta di valore esimente per la struttura stessa: il consenso informato, infatti, non può essere desunto in via generica da, oltre che alla gravità della patologia o alla sottoscrizione di moduli standardizzati, dalla scelta della struttura sanitaria, ma deve riguardare in modo specifico e concreto il trattamento effettivamente praticato.
Applicando tale principio al caso di specie, la Cassazione ha accolto il ricorso del marito, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello di Bologna.
