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Contratti standardizzati con i consumatori: la Cassazione conferma la nullità delle clausole non specificamente approvate

Con l’ordinanza n. 15629/2026, depositata il 21 maggio 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema delle clausole vessatorie nei contratti conclusi tra professionista e consumatore, soffermandosi in particolare sulle clausole di tacito rinnovo e sulle clausole penali inserite nei contratti di abbonamento televisivo.

La vicenda traeva origine da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un’impresa individuale per il mancato pagamento di canoni relativi ad abbonamenti televisivi stipulati a partire dal 2004 e successivamente rinnovati tacitamente.

Il consumatore proponeva opposizione, deducendo la nullità delle clausole vessatorie contenute nei contratti, in quanto non specificamente approvate per iscritto.

In primo grado, con sentenza n. 199/2022 il Giudice di Pace di Alessandria rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.

In sede di appello, il Tribunale di Alessandria riformava la sentenza di primo grado, rilevando d’ufficio la nullità dei contratti di abbonamento, poiché, il giudice di prime cure aveva ritenuto valide ed efficaci sia le clausole di tacito rinnovo contrattuale che la clausola penale, prevista per la mancata restituzione del dispositivo di decriptazione (c.d. Smart Card), nonostante la sottoscrizione di quest’ultimo apposta su un mero richiamo cumulativo a tutte le condizioni generali di contratto, in manifesta violazione dell’art. 1341 co.2 c.c. Avverso tale decisione il professionista proponeva ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte rigettava integralmente il ricorso, confermando l’impostazione del Tribunale.

Con il primo motivo, il ricorrente sosteneva che il meccanismo contrattuale adottato, fondato sulla possibilità per il consumatore di escludere le clausole non gradite (“opt-out”), fosse sufficiente a richiamare l’attenzione dell’aderente e a garantire la validità della clausola di tacito rinnovo.

La Cassazione riteneva infondata tale censura, ribadendo che la validità delle clausole vessatorie richiede un’approvazione specifica, espressa e consapevole da parte del consumatore (“opt-in”). Di conseguenza, non possono ritenersi idonei né i richiami cumulativi né i sistemi che demandano al consumatore l’onere di escludere espressamente le clausole indesiderate.

Con il secondo motivo, il ricorrente contestava l’affermazione del Tribunale secondo cui la clausola di tacito rinnovo, anche ove validamente approvata ai sensi dell’art. 1341 c.c., sarebbe stata comunque inefficace in assenza di una specifica trattativa individuale richiesta dalla normativa consumeristica.

Anche tale motivo veniva respinto. La Corte riaffermava infatti che, nei contratti conclusi con i consumatori, la presunzione di vessatorietà può essere superata soltanto ove il professionista dimostri che la clausola sia stata oggetto di una trattativa individuale seria, effettiva e concreta.

Con il terzo motivo, il ricorrente censurava la qualificazione come eccessiva della clausola penale che prevedeva il pagamento di € 100,00 in caso di mancata restituzione della Smart Card.

La Suprema Corte dichiarava il motivo inammissibile, osservando come il ricorrente si limitasse a contrapporre la propria ricostruzione a quella del giudice di merito, sollecitando un riesame del fatto non consentito in sede di legittimità.

Infine, con il quarto motivo, il ricorrente lamentava che il giudice d’appello avesse esteso anche alla clausola penale il rilievo relativo alla mancanza di una specifica trattativa individuale.

Anche tale censura veniva ritenuta infondata. La Cassazione ribadiva infatti che, in mancanza della prova, gravante sul professionista, di una trattativa effettiva e individuale, la clausola deve presumersi vessatoria e, pertanto, inefficace nei confronti del consumatore.

La Corte di Cassazione rigettava quindi il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., per lite temeraria.

Data di pubblicazione
29.05.2026

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