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Contratto di agenzia: la Cassazione conferma la validità del patto di non concorrenza senza corrispettivo

Con la recente ordinanza n. 1226 del 20 gennaio 2026, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha confermato la validità del patto di non concorrenza ex art. 1751 bis c.c. che non preveda un corrispettivo specifico in favore dell’agente.

Nel caso in specie, la preponente recedeva per giusta causa dal lungo rapporto intercorso con un proprio agente, addebitando a quest’ultimo la violazione del patto di non concorrenza.

L’agente ricorreva al Tribunale di Lucca, contestando la legittimità del recesso e chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle indennità di fine rapporto, oltre a un compenso per l’attività di incasso svolta. La società si costituiva in giudizio, domandando il risarcimento del danno nella misura pari alla penale prevista per la violazione del patto di non concorrenza post contrattuale, oltre al pagamento di somme relative a merci che, in base a uno specifico accordo, erano state cedute all’agente in luogo delle provvigioni.

Il Tribunale di Lucca e, successivamente, la Corte d’Appello di Firenze, riscontravano le ragioni avanzate dalla preponente in merito alla sussistenza della giusta causa di recesso, ritenendo fatto pacifico che, sia durante l’esecuzione del mandato che a seguito della sua avvenuta cessazione, l’agente avesse promosso la vendita di prodotti di altre società da ritenersi in concorrenza con quelli della convenuta.

L’agente proponeva ricorso in Cassazione, deducendo sei motivi differenti di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. La Suprema Corte rigettava i primi 5 motivi di ricorso e, in particolare, dichiarava infondata l’eccezione di invalidità del patto, avanzata dal ricorrente sulla base della riscontrata mancata previsione da parte della preponente di un corrispettivo economico per la limitazione della concorrenza, fissata nella durata di ben due anni decorrenti dalla cessazione del rapporto.

Prima di illustrare le ragioni a fondamento della propria decisione, la Corte ha voluto precisare sinteticamente che può ravvisarsi una fattispecie di concorrenza sleale anche quando si accerti la commercializzazione da parte dell’agente di prodotti non identici, ma semplicemente “affini o succedanei”, rivolti ad una clientela anche solo potenzialmente comune, benché questi prodotti non siano ricompresi nel catalogo della preponente.

Fatta questa doverosa premessa, i giudici di legittimità, confermando un proprio orientamento ormai consolidato, hanno evidenziato che non esiste alcuna previsione all’interno degli AEC, né tantomeno nello stesso art. 1751 bis c.c., che sanzioni a pena di nullità la mancata previsione da parte della preponente di un corrispettivo da erogare all’agente in ragione del patto.

Dall’attestazione dell’assenza di un presidio di nullità espressa, la Corte deduce che la naturale onerosità del patto, di cui all’art. 1751bis c.c., non costituisce un principio inderogabile di diritto. Di conseguenza, concludono i giudici, le parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, possono accordarsi per escludere la previsione di un importo a ristoro dell’obbligo di non concorrenza post contrattuale, qualora tale assetto negoziale sia ritenuto dalle parti stesse conveniente nel contesto generale del rapporto di agenzia

Sebbene questa sentenza non determini certo una novità assoluta nel panorama dei rapporti di agenzia, rappresenta comunque una pronuncia meritevole di attenzione, in quanto avvalora ulteriormente un principio oggettivamente favorevole alla preponente, in un contesto generale connotato da approdi giurisprudenziali tendenzialmente inclini al rafforzamento delle tutele per l’agente, in qualità di contraente contrattuale debole.

Data di pubblicazione
11.02.2026

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