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Controlli investigativi e privacy

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, ord. n. 2157 del 30 gennaio 2025).

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2157 del 30 gennaio 2025, si è espressa in merito al delicato equilibrio tra diritto alla privacy del lavoratore e potere di controllo del datore di lavoro. Al centro della vicenda, un licenziamento per giusta causa disposto nei confronti di un dipendente accusato di aver utilizzato i permessi retribuiti della Legge 104/1992 per fini personali, invece che per l’assistenza al familiare disabile.

L’azienda, sospettando un uso distorto del beneficio, ha fatto ricorso a un’agenzia investigativa per verificare il comportamento del lavoratore nei giorni di assenza. Le indagini hanno evidenziato che il dipendente dedicava parte di quel tempo ad attività personali, come uscite in bicicletta, non collegabili all’assistenza prevista dalla normativa.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, contestando in particolare la legittimità delle attività investigative sul piano della privacy. A suo avviso, le indagini costituivano una violazione della sua sfera privata e, pertanto, non avrebbero potuto essere utilizzate come prova.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, chiarendo che i controlli erano circoscritti esclusivamente alla verifica dell’uso dei permessi e non alle mansioni lavorative o alla vita privata in senso ampio. In questo ambito, secondo la Corte, l’intervento dell’agenzia investigativa è lecito quando finalizzato ad accertare comportamenti potenzialmente illeciti, come l’abuso di benefici normativi.

I giudici hanno dunque ritenuto che non vi fosse stata una violazione del diritto alla riservatezza, poiché l’interesse del datore di lavoro a tutelare il corretto utilizzo dei permessi e a prevenire condotte fraudolente è prevalente, se il controllo è proporzionato, mirato e documentato.

La Cassazione ha inoltre ribadito che i permessi ex Legge 104 devono essere impiegati unicamente per scopi assistenziali. L’uso reiterato per interessi personali compromette il rapporto fiduciario e legittima il licenziamento.

Data di pubblicazione
14.04.2025

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