Con sentenza n. 800 del 15 giugno 2026, Il Tribunale di Pisa si è pronunciato sulla legittimità del potere di controllo datoriale sugli strumenti informatici aziendali, affermando che l’accesso alla posta elettronica aziendale dei dipendenti è legittimo se finalizzato ad accertare una specifica condotta illecita, a seguito di concreti indizi e purché effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
La vicenda trae origine dal licenziamento per giusta causa di una lavoratrice addetta alla fatturazione. Il datore di lavoro aveva appreso che il figlio della dipendente aveva ricoperto, per oltre un anno, la carica di consigliere di amministrazione di una società fornitrice, senza che tale circostanza fosse stata tempestivamente comunicata.
Le successive verifiche avevano inoltre evidenziato che la lavoratrice intratteneva rapporti con la società fiduciaria che controllava il fornitore e aveva partecipato, quale delegata, a un’assemblea societaria. Alla luce di tali elementi, l’azienda aveva esteso le indagini alla casella di posta elettronica aziendale, dalla quale era emerso un coinvolgimento della dipendente nelle vicende della società fornitrice non meramente occasionale.
La lavoratrice aveva quindi impugnato il licenziamento, contestando, tra le altre cose, la legittimità dell’accesso alla propria e-mail aziendale, ritenuto lesivo dell’articolo 4 della Legge n. 300/1970 e della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Nel rigettare il ricorso, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 25732/2021), ribadendo la distinzione tra due diverse tipologie di controlli datoriali.
Da un lato, vi sono i controlli rivolti alla generalità dei dipendenti e finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, che restano integralmente assoggettati alla disciplina di cui all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Dall’altro, si collocano i c.d. controlli difensivi “in senso stretto“, diretti ad accertare specifiche condotte illecite imputabili a singoli lavoratori sulla base di concreti elementi indiziari. Tali verifiche, in quanto finalizzate alla tutela del patrimonio e degli interessi dell’impresa rispetto a comportamenti illeciti già sospettati, si collocano al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Il Tribunale di Pisa ha dunque precisato che il controllo sulla posta elettronica aziendale rientri tra i cosiddetti controlli difensivi “in senso stretto” e, pertanto, può essere legittimamente effettuato ogni qual volta in cui “sia mirato e sia successivo al fondato sospetto di un comportamento illecito” e sia preceduto da un’adeguata informativa.
Il Tribunale di Pisa ha infatti affermato che occorre altresì verificare il corretto adempimento dei profili lato privacy, in quanto il datore di lavoro ricopre la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali.
Difatti, soltanto in assenza di fondato sospetto o di modalità illegittime, i risultati dei controlli effettuati dal datore di lavoro saranno inutilizzabili.
