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Corrispondenza privata del lavoratore sui server aziendali: illegittima l’estrazione datoriale senza il consenso del dipendente


Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent n. 2404 del 29 agosto 2025

La Corte di Cassazione si è pronunciata su una tematica tanto importante quanto attuale, che vede intersecarsi il diritto del lavoro con la normativa privacy: l’illegittimità della visione, conservazione e produzione da parte dell’ex datore di lavoro delle mail dell’ex dipendente, in assenza del consenso di quest’ultimo, sebbene l’apertura ed estrazione delle stesse avvenga attraverso il server aziendale.

Nel caso in specie, il Tribunale di Milano ha condannato tre ex lavoratori della società ricorrente – già ritenuti responsabile di atti di concorrenza sleale dalla Sezione Imprese del medesimo – al risarcimento del danno patito dall’allora datore di lavoro durante la vigenza del rapporto, in violazione dei doveri di diligenza e fedeltà ex artt. 2104 e 2105 cod. civ.

L’adito Tribunale, premettendo l’assenza di connessione ex art. 40 cpc tra il giudizio in oggetto e quello pendente innanzi all’anzidetta Sezione Specializzata, giungeva alla propria decisione attraverso argomentazioni che ruotavano attorno ad un preciso punto focale. Nel dettaglio, il Giudice riteneva legittimo l’uso di una consulenza tecnica informatica attuata da parte della società datrice sulle mail private dei dipendenti, confluite all’interno dei server aziendali, che ha permesso l’estrazione delle stesse dai relativi account privati (e, pertanto, la conseguente produzione giudiziale). Sulla base di tale confluenza nei server aziendali – riteneva il Tribunale – la corrispondenza in oggetto era catalogabile come “aperta” e non “chiusa.

Tuttavia, la Corte D’Appello riformava la sentenza di primo grado, ritenendo al contrario che detti carteggi non presentassero le peculiarità di una corrispondenza c.d. “aperta”. Da ciò ne conseguiva l’inutilizzabilità dell’accertamento tecnico in oggetto, da cui a sua volta si generava una insuperabile lacuna probatoria in ordine alla responsabilità degli ex lavoratori.

La società ex datrice ha ricorso in cassazione con 5 motivi e, in particolare, contestando l’inutilizzabilità dell’accertamento, sostenendo che, alla luce degli artt. 11 e 24 D.Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy, non vi sarebbe stato da parte loro alcun accesso abusivo né altra violazione dei sistemi di autenticazione degli account personali degli ex dipendenti.

Il ricorso veniva respinto, in quanto la Suprema Corte reputava corretta l’applicazione da parte dei Giudici di secondo grado dell’art. 8 della CEDU, inerente al “Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza”. Infatti, la Suprema Corte, attraverso un riepilogo dell’iter giurisprudenziale della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, affermava che le comunicazioni trasmesse dai locali dell’impresa sono riconducibili nella nozione di “vita privata” e di “corrispondenza”, di cui all’articolo 8 della Convenzione. Ciò trova ragione nel bilanciamento tra le esigenze datoriali di controllo con quelle di tutela della privacy del dipendente.

Peraltro, prosegue la Corte, la conservazione e la categorizzazione dei dati personali dei dipendenti da parte del datore di lavoro, tra cui dunque la posta elettronica, risulta in ogni caso contrario alla tutela della riservatezza nello svolgimento del rapporto di lavoro.

In conclusione, la Corte ha dunque precisato che risulti illegittima non solo la lettura e utilizzo della corrispondenza chiusa e privata del lavoratore ancora in forze, ma anche quella riferibile all’ex dipendente, allineandosi ulteriormente alle disposizioni internazionali sul tema.

Data di pubblicazione
17.09.2025

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