Ai fini della cumulabilità delle prestazioni erogate dall’INPS, dall’apposito fondo del credito, con i redditi derivanti da attività lavorativa dipendente o autonoma, è necessario che detta attività sia svolta in forza di un rapporto di lavoro continuativo, di carattere dipendente o autonomo, a favore di un soggetto terzo determinato in regime non concorrenziale con l’ex datore di lavoro e il cui nominativo sia comunicato ai soggetti interessati a cura del lavoratore, ai sensi dell’art. 11, co. 5, D.M. 28.7.2014 n. 83486.
Ne consegue che i proventi dell’opera dell’ingegno di natura incerta, non continuativa e non preventivabile sono cumulabili senza limiti con l’assegno straordinario di sostegno al reddito.
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Sentenza-n.-5_2019-
