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D.Lgs. 212/2025 in Gazzetta Ufficiale: modifiche al TUB e maggiore tutela per i consumatori

In data 9 gennaio 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, destinato a incidere in modo significativo sulla disciplina del credito ai consumatori contenuta nel L. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario, “TUB”). La riforma, che attua la Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD2), ha infatti il chiaro e primario obiettivo di offrire ai consumatori una maggiore tutela tramite l’introduzione di diversi presidi.

Tra le novità più rilevanti, l’ampliamento del perimetro di applicazione della normativa tramite l’innalzamento della soglia massima dei finanziamenti da 75.000 a 100.000 euro.

Assume poi rilievo la disciplina delle dilazioni di pagamento collegate alla cessione del credito: quando la rateizzazione è resa possibile da un accordo tra fornitore e terzo cessionario, l’operazione viene considerata credito ai consumatori; inoltre, viene chiarito che la mera presentazione non remunerata del cliente, svolta in via accessoria, non integra di per sé attività di intermediazione riservata.

Particolarmente incisivo l’intervento su trasparenza, pubblicità e pratiche commerciali: il decreto legislativo incide in questo caso sull’art. 123, comma 2, TUB vietando la comunicazione che raffiguri il rivolgersi al credito come strumento intrinsecamente idoneo a migliorare la situazione finanziaria del consumatore o che ne minimizzi l’impatto sul bilancio familiare e richiedendo, al contrario, un avvertimento standard chiaramente visibile.

Per quanto, invece, riguarda il consenso del consumatore, la riforma vieta la concessione di credito senza previa richiesta ed esplicito consenso, così come meccanismi ambigui o taciti che non corrispondano a un atto positivo e inequivocabile di richiesta e accettazione.

Sul fronte della valutazione del merito creditizio, la riforma rafforza l’idea di credito responsabile. Tale principio implica che ciascuna valutazione relativa al merito debba essere accurata, proporzionata e orientata anche all’interesse del consumatore, prevedendo altresì limiti puntuali ai dati utilizzabili. In tale ottica, viene vietato il ricorso a dati sensibili e alla possibilità di fondare la decisione esclusivamente su informazioni tratte dai social network (o fonti analoghe non adeguatamente affidabili); vengono previste tutele specifiche in caso di sistemi di profilazione automatizzata, tra cui diritto all’intervento umano.

Ancora, il decreto introduce e valorizza i servizi di consulenza sul debito (anche tramite operatori indipendenti, fondazioni e associazioni attive nella prevenzione di usura e sovraindebitamento) e attribuisce un ruolo centrale all’educazione finanziaria, con iniziative e materiali informativi standardizzati anche in formato digitale.

La riforma recepisce l’orientamento derivante dalla sentenza Lexitor (sentenza C-383/18 della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019) sul rimborso anticipato, riconoscendo al consumatore la riduzione proporzionale del costo totale del credito, la disciplina dei contratti collegati (risoluzione automatica del credito collegato in caso di recesso dalla fornitura) e un set di previsioni più puntuali su aperture di credito e sconfinamenti con obblighi informativi dedicati.

Il D. Lgs. 212/2025 è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, come precisato dall’art. 6, i finanziatori e gli intermediari del credito avranno tempo fino al 20 novembre 2026 – che rappresenta la data finale di adeguamento alla direttiva – per recepire le disposizioni del decreto, ad eccezione dei contratti già in essere a cui, in termini generali salvo talune previsioni su rimborso anticipato e taluni obblighi informativi, continueranno ad applicarsi le regole previgenti.

Data di pubblicazione
26.01.2026
Argomento trattato
Compliance . Leasing & Factoring

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