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Danno da demansionamento e parametri per la liquidazione: gli ultimi aggiornamenti della Corte di Cassazione

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1195 del 20 gennaio 2026, è tornata ad occuparsi di demansionamento, focalizzandosi in particolar modo sul profilo della tutela risarcitoria ad esso connessa.

L’aspetto più innovativo di questa pronuncia riguarda la valorizzazione che la Corte ha effettuato di alcune circostanze di fatto, inerenti all’accertato demansionamento, quali parametri utili alla quantificazione del danno da liquidare. Queste sono: la lunga durata del demansionamento, l’impoverimento del bagaglio professionale lavoratore (con la relativa incidenza sulle possibilità di carriera e di ricollocazione) e la “visibilità del demansionamento” derivante dalla perdita di potere decisionale e di coordinamento.

Nel caso in specie, il lavoratore, quadro direttivo di 3° livello con mansioni di responsabile dell’ufficio recupero crediti presso un istituto bancario, adiva il Tribunale di Firenze, lamentando di aver subito una serie mutamenti peggiorativi delle sue mansioni a partire dal 2008, culminati nel 2020 all’assegnazione di un ruolo consistente, in sostanza, nell’esecuzioni di attività di mero scrutinio e compilazione.

Il lavoratore sosteneva così di esser stato privato dell’autonomia operativa di cui godeva in precedenza e, pertanto, ricorreva al Giudice del Lavoro per ottenere l’accertamento del demansionamento e la liquidazione del relativo danno.

Il Tribunale di Firenze ha parzialmente accolto la domanda del ricorrente, accertando il demansionamento a far data dall’anno 2010.  La decisione subiva una parziale riforma in Appello, con un’ulteriore “posticipazione” del demansionamento al gennaio 2015.

La Banca ricorreva in Cassazione, deducendo, tra i vari motivi, la violazione delle norme inerenti alla prova del danno.

La Cassazione ha rigettato il ricorso della Banca, confermando la condanna al risarcimento del danno subito da un dipendente, a seguito di una progressiva dequalificazione professionale, per le seguenti ragioni.

In primis, la Suprema Corte ha doverosamente ribadito un suo costante indirizzo: il danno da demansionamento può essere provato anche tramite presunzioni, purché queste siano in grado di condurre ad un accertamento del danno subito dal lavoratore, attraverso un rigoroso procedimento logico, fondato su circostanze oggettive.

Tra le circostanze meritevoli di considerazione, in quanto svolgenti un ruolo chiave per la misura dell’entità del demansionamento, la Corte ha riscontrato proprio la durata e gravità della dequalificazione; l’impatto sulla carriera, la perdita di visibilità e potere decisionale e/o di coordinamento.

Infatti, i Giudici di legittimità hanno rilevato che l’accertamento del demansionamento e del relativo danno non può fermarsi ad una valutazione dell’equivalenza delle mansioni costruita attraverso un raffronto astratto tra livelli di inquadramento e percorsi di carriera teorici o meramente potenziali. È invece necessario attuare una analisi concreta delle competenze specifiche del lavoratore e del contenuto effettivo dei compiti a lui assegnati, in termini di autonomia, responsabilità e specializzazione.

La Corte di Cassazione ha così integrato la “lista” dei parametri di elaborazione giurisprudenziale utili all’individuazione del danno da demansionamento da risarcire a disposizione del lavoratore che ha subito l’illegittima dequalifica datoriale.

Data di pubblicazione
28.01.2026

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