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DDL Semplificazioni è legge: le modifiche alla responsabilità estesa dei produttori in materia di deposito temporaneo rifiuti

Lo scorso 3 dicembre 2025, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 2 dicembre 2025, n. 182 (la “Legge Semplificazioni”) che ha attuato il DDL Semplificazioni, un “decreto omnibus” che disciplina un ampio spettro di materie.

in questa sede, ci si vuole concentrare sull’impatto della Legge Semplificazioni sul D. Lgs. 152/2006 (anche “Testo Unico Ambientale” o “TUA”), attuato con una modifica mirata ma molto significativa per la gestione dei rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore (EPR). Il fulcro della novità è, in particolare, l’art. 185-bis TUA, introdotto nel 2020 per recepire le direttive europee UE 2018/851 e UE 2018/852 e dedicato al deposito temporaneo prima della raccolta, con un impatto diretto soprattutto su distributori e catene di punti vendita.

Il deposito temporaneo è, infatti, il raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione, prima che siano avviati a recupero o smaltimento. Non essendo considerato stoccaggio in senso proprio ma mero “momento di passaggio”, non richiede una specifica autorizzazione da parte dell’autorità competente, purché siano rispettati requisiti stringenti in termini di luogo, tempi di permanenza, quantità e modalità di gestione, soprattutto quando si tratta di rifiuti pericolosi.

Finora, per i rifiuti soggetti a EPR, i distributori potevano effettuare il deposito temporaneo sostanzialmente nel punto vendita, e solo in casi specifici nelle aree di pertinenza. Con il DDL Semplificazioni, l’ambito si amplia: la nuova formulazione dell’art. 185-bis TUA consente infatti di organizzare il deposito temporaneo di questi rifiuti anche in altri luoghi nella disponibilità del distributore, come magazzini distaccati, depositi aziendali o piattaforme logistiche, nonché in siti messi a disposizione direttamente dai sistemi EPR. In termini pratici, questo significa che i rifiuti EPR potranno essere convogliati verso hub centralizzati, invece di essere gestiti esclusivamente all’interno dei singoli punti vendita.

Ciò consentirebbe di accentrare i flussi di rifiuti in pochi siti dedicati, razionalizzandone la gestione sia in termini di logistica interna, sia di programmazione dei ritiri da parte dei sistemi di responsabilità estesa del produttore, in un’ottica di semplificazione e di efficientamento dei processi.

Non vanno però sottovalutati alcuni significativi profili di rischio. Come ricordato di recente dallo stesso Ministero dell’Ambiente (vedasi interpello n. 79776/2025), il deposito temporaneo resta, infatti, una eccezione al regime autorizzatorio ordinario: ampliarne troppo il perimetro può trasformare la deroga in regola, avvicinando di fatto il deposito temporaneo a una forma di stoccaggio non autorizzato, con maggiore difficoltà di controllo su una fase che dovrebbe essere solo preliminare rispetto al successivo smaltimento.

Per le imprese e i distributori, questo passaggio normativo richiede quindi un duplice sforzo: da un lato, cogliere le opportunità di flessibilità logistica offerte dalla riforma; dall’altro, progettare con attenzione i flussi, i luoghi e le procedure di gestione, in modo da non superare, anche di fatto, il confine tra deroga lecita e stoccaggio non autorizzato.

In questo contesto, può essere utile rivedere la mappatura dei flussi dei rifiuti generati dai punti vendita, individuare con cura eventuali siti di raggruppamento centralizzato, verificare che siano idonei sotto il profilo tecnico e documentale e aggiornare le procedure interne che regolano tempi, quantità e modalità di gestione del deposito temporaneo.

Data di pubblicazione
15.12.2025
Argomento trattato
Contratti Commerciali

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