Nel caso di specie, il lavoratore distaccato subiva un grave infortunio durante lo svolgimento delle proprie mansioni presso la distaccataria, a causa dell’utilizzo di una sega automatica i cui dispositivi di sicurezza erano stati manomessi. Per tale fatto si era già formato un giudicato penale a carico del datore di lavoro e l’infortunio era stato riconosciuto anche dall’INAIL.
Il legale rappresentante di entrambe le società coinvolte nel distacco adiva il Tribunale di Pesaro, al fine di accertare l’operatività delle polizze assicurative stipulate a copertura degli infortuni dei dipendenti, chiamando in causa il lavoratore, il quale a sua volta chiedeva, tramite apposita domanda riconvenzionale, la condanna del ricorrente, sia in proprio sia quale legale rappresentante della distaccante, al risarcimento del danno c.d. differenziale.
Il Tribunale accoglieva la richiesta del lavoratore e condannava in solido il legale rappresentante e la distaccataria al risarcimento del danno differenziale, mentre rigettava le domande inerenti alle pretese assicurative. La Corte d’Appello di Ancona confermava le statuizioni del giudice di primo grado.
Avverso tale sentenza, la parte soccombente proponeva, in proprio e quale legale rappresentante per due società, ricorso per cassazione.
Investita della questione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito e cogliendo l’occasione per ribadire con estrema chiarezza come si articola il riparto degli obblighi di prevenzione e protezione nell’ipotesi di distacco.
Nel dettaglio la Corte, richiamando i propri orientamenti cristallizzati anche in sede penale, ha chiarito che, sebbene l’art. 3, co. 6, del D.Lgs. 81/2008 attribuisca al distaccatario gli obblighi prevenzionistici nella fase esecutiva della prestazione, in capo al distaccante rimangono due doveri fondamentali: in primo luogo, quello di informazione e formazione del lavoratore in ordine ai rischi generici connessi alle mansioni oggetto di distacco; in secondo luogo, quello di verificare prima dell’avvio del distacco che le condizioni di sicurezza siano garantite, permanendo in capo al distaccante stesso una posizione di garanzia fino all’avvio effettivo del distacco.
La pronuncia in commento, pur muovendosi nel solco di un orientamento consolidato, evidenzia ancora una volta come il peso dell’attività di vigilanza gravi prevalentemente sul distaccatario, quale beneficiario della prestazione e titolare del potere direttivo e di controllo in loco, ribadendo al contempo che il ruolo del distaccante non si esaurisce in una funzione meramente formale.
