Con l’ordinanza n. 22164 del 31 luglio 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di rilievo in materia fallimentare, in merito alle modalità di prova della cessione di crediti in blocco, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo.
La controversia trae origine dalla richiesta, da parte della società cessionaria di ammissione al passivo fallimentare di un credito acquisito mediante operazione di cartolarizzazione, formalizzata con contratto di cessione in blocco da un istituto di credito e pubblicata in G.U. Secondo la società ricorrente, l’opposizione al rigetto della domanda di ammissione si fonda sul presupposto che la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale e le dichiarazioni unilaterali della banca cedente siano sufficienti a provare l’avvenuta cessione del credito.
La Corte di Cassazione ha però confermato la decisione del Tribunale di merito, sottolineando che la pubblicazione dell’avviso di cessione in G.U. ha funzione meramente informativa nei confronti del debitore ceduto e non può valere quale prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito azionato, né della sua inclusione nel portafoglio oggetto della cessione.
Richiamando orientamenti già consolidati, la Corte ha ribadito che, se non viene prodotto il contratto di cessione, non si può considerare soddisfatto l’onere della prova a carico di chi agisce sulla base della cessione del credito, soprattutto quando la procedura concorsuale contesta in modo specifico la legittimazione. Le dichiarazioni unilaterali della banca cedente, prive di data certa e contestate nella loro provenienza, non sono sufficienti a dimostrare la cessione.
La Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso principale, richiamando con rigore il principio secondo cui la cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 del T.U.B. può considerarsi dimostrata solo se la documentazione prodotta permette di identificare con certezza il credito oggetto di insinuazione tra quelli effettivamente ceduti. La semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, soprattutto quando contiene clausole generiche, non è sufficiente a dimostrare la legittimazione della cessionaria nel contesto della procedura concorsuale.
In sintesi, la sentenza riafferma un orientamento già consolidato in giurisprudenza e conferma la centralità del requisito probatorio nell’ambito delle domande di ammissione al passivo fondate su cessioni di crediti in blocco: l’onere della prova rimane in capo al creditore che agisce in via derivata, anche nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione.
