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E-commerce e promozioni online: attenzione ai countdown non effettivi

Con provvedimento adottato nell’adunanza del 23 giugno 2026 e comunicato il 25 giugno 2026, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Deghi S.p.a., società attiva nella commercializzazione di prodotti di arredamento, arredo bagno e articoli per la casa (principalmente online), per 2 milioni di euro.

Secondo l’Autorità, da gennaio 2024 a fine dicembre 2025 la società avrebbe utilizzato, in molti casi, countdown collegati a offerte presentate come temporalmente limitate che, alla scadenza, venivano rinnovate alle medesime condizioni economiche con un nuovo contatore. Il countdown induceva il consumatore a ritenere che l’offerta fosse disponibile solo per un periodo limitato, spingendolo ad accelerare la decisione di acquisto. In realtà, secondo le risultanze istruttorie, una volta scaduto il termine, la promozione veniva spesso rinnovata identica.

Dalle verifiche ispettive è emerso inoltre che il sistema era gestito anche tramite software interno, con possibilità di assegnare manualmente nuove date di inizio e fine promozione. L’Autorità ha valorizzato inoltre alcune evidenze interne, tra cui il fatto che il contatore venisse utilizzato per incentivare le vendite e “liberare il magazzino”, nonché un messaggio interno in cui si ipotizzava l’uso di un contatore “di ore” per “scatenare l’impazienza” (cfr. punto 25 del provvedimento).

L’AGCM ha ricondotto tale prassi ai cosiddetti dark pattern, ossia a modalità di progettazione dell’interfaccia digitale idonee a orientare il comportamento dell’utente sfruttando leve psicologiche come l’urgenza, la scarsità o il timore di perdere un’occasione commerciale. Nel caso esaminato, il countdown avrebbe indotto il consumatore a ritenere che la promozione fosse destinata a cessare allo scadere del tempo indicato, spingendolo ad anticipare la decisione di acquisto, mentre l’offerta veniva poi riproposta alle stesse condizioni. Da qui la contestazione della prospettazione ingannevole di prezzi e sconti promozionali e la violazione degli articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera g), del Codice del consumo, con divieto di reiterazione della pratica e applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

A poco sono valse le argomentazioni difensive della società, la quale ha precisato che le iniziative promozionali fossero utilizzate in maniera funzionale alla gestione operativa dell’offerta e al fine di rinnovare le giacenze di magazzino. Per l’AGCM rileva, infatti, non soltanto la veridicità astratta dello sconto, ma la rappresentazione complessiva dell’offerta e l’effetto che essa produce sulla libertà di scelta del consumatore.

Sul punto, trattandosi di pratiche diffuse attraverso il mezzo internet, si è espressa anche l’AGCOM, la quale ha confermato l’impostazione dell’AGCM, rinvenendo a tutti gli effetti una pratica commerciale scorretta.

La decisione è rilevante per tutti gli operatori dell’e-commerce e, più in generale, per le imprese che utilizzano campagne promozionali digitali, perché conferma che la compliance consumeristica deve essere valutata anche rispetto all’esperienza utente. Timer, banner, claim del tipo “solo per oggi”, “offerta in scadenza”, “ultimi pezzi” o analoghi strumenti di pressione all’acquisto non sono di per sé vietati, ma diventano problematici quando rappresentano una scarsità o una limitazione temporale non effettiva, non verificabile o ciclicamente rinnovata senza adeguata trasparenza. In questa prospettiva, assumono rilievo non solo testi e condizioni contrattuali, ma anche design delle pagine prodotto, sequenza dei passaggi di acquisto, sistemi automatici di pricing, logiche di rinnovo delle offerte e contenuti gestiti tramite piattaforme o agenzie esterne.

Data di pubblicazione
6.07.2026
Argomento trattato
Compliance

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