Il Tribunale di Milano, con sentenza del 16 settembre 2024, si è pronunciata sul diritto del lavoratore ad essere indennizzato dall’INAIL in caso di infortunio in itinere, anche se questo è occorso nel corso della fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali durante lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
Nel caso in esame, una lavoratrice, durante una giornata in cui prestava la propria attività in regime di smart working, chiedeva un permesso di lavoro al fine di poter andare a prendere la figlia minore a scuola. Durante il tragitto, tuttavia, la dipendente subiva un infortunio, che veniva successivamente denunciato come infortunio in itinere.
L’INAIL, ricevuta la denuncia di infortunio, rigettava la richiesta di indennizzo sostenendo che lo stesso non risultasse avvenuto per “rischio lavorativo”, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano.
La lavoratrice, allora, presentava ricorso davanti al Tribunale di Milano e, richiamando una precedente pronuncia della Corte di Cassazione (ord. n. 18659/2020), sosteneva che l’infortunio in itinere fosse ricompreso nella tutela INAIL anche nell’ipotesi in cui il lavoratore percorra il tragitto in fruizione di un permesso per motivi personali.
L’Ente convenuto si costituiva in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti per l’indennizzabilità dell’infortunio “quantomeno per mancanza della occasione di lavoro”. In particolare, secondo l’INAIL, allorquando il lavoratore chieda e goda di un permesso, ogni legame con l’attività lavorativa cessa, non essendo configurabile alcun percorso necessitato, tantomeno predeterminato o predeterminabile.
Sempre secondo la ricostruzione della convenuta, dunque, la fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali interromperebbe ex se il nesso rispetto all’attività lavorativa, con conseguente non indennizzabilità dell’evento infortunistico.
Il Tribunale di Milano, chiamato a decidere, ha accolto il ricorso della lavoratrice e, rievocando le considerazioni svolte in precedenza dalla Corte di Cassazione, ha affermato esplicitamente che in tema di infortuni in initere la tutela assicurativa copre i sinistri verificatisi nel normale percorso abitazione-luogo di lavoro anche in caso di fruizione da parte del lavoratore di un permesso per motivi personali.
Il giudice, infatti, ha avuto modo di chiarire che “il permesso costituisce una fattispecie di sospensione dell’attività lavorativa nell’interesse del lavoratore che ontologicamente non è differente dalle pause o dai riposi, differenziandosi da questi ultimi soltanto per il suo carattere occasionale ed eventuale a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità che è tipico degli altri, e non potendo logicamente sostenersi che il lavoratore che si allontani dall’azienda e/o vi faccia ritorno in relazione alla necessità di fruire del riposo giornaliero non sia tutelato «durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro», giusta la lettera dell’art. 2, comma 30 , T.U. n. 1124/1965”.
Il Tribunale, poi, ha continuato ricordando che i periodi di permesso retribuito consentono il godimento di diritti costituzionalmente garantiti, costituendo una delle forme mediante le quali è data attuazione ai principi costituzionali di solidarietà sociale ed uguaglianza.
La sospensione dell’attività lavorativa non dipenderebbe, quindi, da scelte arbitrarie del dipendente, ma sarebbe di volta in volta giustificata da ragioni connesse all’esercizio di diritti personali del lavoratore che altrimenti verrebbero sacrificati.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, nell’ottica di dare un contemperamento a interessi contrapposti, non è possibile sostenere che il lavoratore, mentre esercita un diritto alla sospensione dell’attività lavorativa riconosciuto dalla legge per le ragioni sopra evidenziate, non sia tutelato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, valendo tale considerazione anche laddove il luogo di lavoro sia l’abitazione della lavoratrice in smart working.
