Nel caso in esame una lavoratrice che, per le mansioni assegnate, doveva trattare dei dati personali altrui, veniva sospesa dal lavoro e dalla retribuzione a causa della mancata sottoscrizione dell’atto di designazione a incaricato del trattamento di dati personali, in osservanza delle norme del Regolamento UE n. 679/2016 (‘’Regolamento’’).
La lavoratrice impugnava il provvedimento datoriale, chiedendo al Tribunale l’applicazione, in via cautelare, della sospensione del provvedimento di sospensione del servizio e della retribuzione, con riammissione sul luogo di lavoro anche mediante l’attribuzione di un diverso incarico.
La richiesta della lavoratrice è stata rigettata dal Tribunale di Udine per i seguenti motivi.
Le prestazioni della ricorrente implicavano necessariamente il trattamento di dati personali altrui.
La mancata accettazione dell’incarico comportava inevitabilmente il rifiuto di trattare i dati personali rispettando la disciplina di legge.
Il Regolamento UE n. 679/2016 impone al titolare del trattamento di adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità con il Regolamento.
Perciò è onere del datore di lavoro garantire che i dati personali dei terzi siano trattati secondo gli obblighi di legge.
Il datore di lavoro, quindi, in assenza della sottoscrizione dell’incarico da parte della lavoratrice, non poteva assegnare quest’ultima alle mansioni normalmente espletate.
Per i motivi sopra esposti, il Tribunale di Udine ha rigettato la domanda cautelare, in quanto ha sostenuto che risultava giustificato e legittimo il provvedimento di sospensione emesso dalla società nei confronti della lavoratrice poiché il rifiuto di sottoscrivere l’atto di accettazione d’incarico di trattamento dei dati personali rendeva impossibile lo svolgimento della prestazione lavorativa.
