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È nulla l’integrazione da parte del giudice della clausola risolutiva espressa?

Con sentenza del 11 giugno 2026, n. 19211, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio importante in tema di clausola risolutiva espressa.

La vicenda alla base è sorta da un accordo transattivo concluso tra un’impresa e il Ministero dei Trasporti, a seguito di un lodo arbitrale che condannava quest’ultimo al pagamento di una somma di denaro. Con l’accordo, il Ministero si impegnava a pagare una parte di tale somma entro una data concordata e a rinunciare all’impugnazione del lodo. Qualora il Ministero non avesse effettuato il pagamento entro il termine stabilito, l’accordo si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Il Ministero non provvedeva al pagamento nei termini, pertanto l’impresa si avvaleva della clausola risolutiva espressa e recuperava forzosamente la somma di cui era creditrice, utilizzando come titolo esecutivo il lodo arbitrale.

Il Ministero agiva in giudizio per la ripetizione dell’indebito, sostenendo che l’impresa aveva rinunciato alla facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nell’accordo, poiché aveva accettato la rinuncia agli atti del giudizio da parte del Ministero in data successiva al termine stabilito per il pagamento, continuando l’esecuzione del rapporto transattivo anche dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento.

Il Giudice di primo grado rigettava la domanda, ritenendo che non vi fosse alcun collegamento tra l’accettazione della rinuncia agli atti e la risoluzione dell’accordo per il mancato pagamento da parte del Ministero entro i termini pattuiti.

La Corte d’appello, invece, accoglieva parzialmente la domanda, ritendo sussistente la rinuncia alla clausola: l’impresa ha accettato la rinuncia agli atti dopo la scadenza del termine per il pagamento, senza aver manifestato la propria volontà di avvalersi comunque della clausola risolutiva e, dunque, rinunciando a tale facoltà. La Corte sottolinea inoltre che la comunicazione dell’impresa di volersi avvalere della clausola risolutiva è pervenuta solamente 3 mesi dopo il termine per il pagamento, generando un affidamento sulla propria volontà di non risolvere l’accordo che va tutelato. Avverso questa sentenza, l’impresa ha presentato ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, riprendendo un proprio orientamento consolidato, ha innanzitutto ribadito che la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa non necessita di alcuna forma particolare o di previa diffida, ma può essere resa anche per la prima volta nell’atto introduttivo di un giudizio.

In aggiunta a ciò, la Corte ha precisato che il Giudice, in relazione alla clausola risolutiva espressa, ha il potere di valutarne l’eventuale carattere abusivo, ma non può imporre l’esperimento di formalità non disciplinate dalle parti nella clausola stessa. In caso contrario, andrebbe ad alterare l’assetto di interessi introdotto dai contraenti.

La Corte d’Appello, integrando la clausola risolutiva espressa con l’aggiunta della necessità di richiamare anticipatamente la propria volontà di avvalersene, ha violato i canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., oltre che la logica alla base della clausola risolutiva espressa, secondo cui è sottratta al Giudice la valutazione della gravità dell’inadempimento, che è invece predeterminata dai contraenti.

La Corte di Cassazione ha pertanto cassato la sentenza con rinvio.

Data di pubblicazione
24.07.2026
Argomento trattato
Compliance . Contratti Commerciali

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