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Fideiussione e vessatorietà della clausola di adempimento “a prima richiesta”.

(Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 14687 del 31 maggio 2025).

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14687 del 31 maggio 2025, è nuovamente tornata ad esprimersi in merito alla vessatorietà della clausola con cui il fideiussore si impegna ad adempiere l’obbligazione garantita “a prima richiesta”, derogando pattiziamente all’applicabilità del termine semestrale di cui all’articolo 1957 c.c.

Nel caso di specie, una banca concedeva ad un privato un finanziamento per l’acquisto di una autovettura. Il contratto di finanziamento veniva garantito dalla prestazione di una fideiussione “a prima richiesta” da parte del figlio del debitore principale. Successivamente, a seguito del parziale adempimento dell’obbligazione da parte del debitore principale, la banca notificava al fideiussore decreto ingiuntivo con cui veniva a questi intimato il pagamento del debito residuo.

Il fideiussore, tuttavia, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato rilevando, in particolare, l’avvenuta decadenza del creditore alla luce dell’intervenuta decorrenza del termine semestrale previsto dall’articolo 1957 c.c.

Il Tribunale adito, accertata la nullità ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. t), del Codice del Consumo della deroga all’articolo 1957 c.c. prevista da contratto e accertato, altresì, il mancato rispetto del termine semestrale, accoglieva l’opposizione presentata dal fideiussore.

Proponeva appello, avverso l’emessa sentenza, la banca creditrice, la quale contestava, in particolare, il giudizio di vessatorietà della clausola, ritenendola estranea sia alla casistica di cui all’articolo 1341 c.c., sia alla previsione di cui all’articolo 33 del Codice del Consumo.

La Corte d’Appello, tuttavia, confermava la sentenza emessa dal Tribunale.

La banca, dunque, ricorreva per cassazione avverso la sentenza emessa all’esito del secondo grado di giudizio, seguitando nel contestare la natura vessatoria della clausola con cui il fideiussore aveva dispensato il creditore dall’onere di agire nei termini di cui all’articolo 1957 c.c.

La Suprema Corte, riprendendo un orientamento ormai consolidato, ha affermato che “è vessatoria, ai sensi dell’art. 1469-bis c.c., la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all’art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente”. “L’unica condizione che, ponendosi a garanzia del consumatore, può ovviare alla decadenza dalla garanzia, a seguito del decorso del termine di cui all’art. 1957 c.c., è che la clausola abbia costituito oggetto di trattativa individuale ai sensi dell’art. 34, comma 4 del medesimo Codice del Consumo secondo cui non sono vessatorie, per l’appunto, le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”.

La Corte, dunque, ha ritenuto che, dal momento che risultava incontestato che non vi fosse stata trattativa individuale avente ad oggetto la clausola di cui in oggetto, la “sentenza impugnata è, sul punto, conforme al più che consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “Nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. U, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (e già dell’art. 1469 bis, terzo comma, cod. civ.) … mentre spetta al consumatore, ex art. 34, comma 5, Codice del Consumo, che agisca in giudizio di allegare e provare che il contratto è stato predisposto dal professionista e che le clausole costituenti il contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui all’art. 33, comma 2, del citato D.Lgs., spetta viceversa al professionista superare tale presunzione, dando prova che la sottoscrizione della clausola derogatrice della competenza ha costituito l’esito di una trattativa individuale, seria ed effettiva…”.

La Corte di Cassazione, dunque, ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d’Appello.

Data di pubblicazione
17.10.2025

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