La recente sentenza n. 417/2025 della Corte d’Appello di Catania rappresenta un punto di riferimento importante nel campo delle fideiussioni bancarie, concentrandosi su due temi fondamentali: la decadenza dalla garanzia fideiussoria e la validità delle clausole fideiussorie in relazione alle norme antitrust. La Corte si sofferma sul funzionamento dell’articolo 1957 c.c. riguardo alla decadenza del creditore e sottolinea che, anche se nel contratto ci sono clausole che modificano il termine previsto dalla legge per la richiesta di pagamento, la garanzia resta valida se la banca ha comunque inviato la richiesta scritta entro i termini di legge, impedendo così che il garante venga liberato per un errore formale.
Inoltre, la sentenza affronta la questione della nullità parziale delle fideiussioni che contengono clausole riprodotte dallo schema ABI del 2002, già oggetto di censura da parte della Banca d’Italia perché violate le regole sulla concorrenza. In particolare, le clausole di “ripristino”, deroga al termine di decadenza e sopravvivenza sono state considerate frutto di un accordo anticoncorrenziale vietato, e la loro riproduzione nei contratti successivi rende nulle solo queste clausole, secondo quanto previsto dall’articolo 1419 c.c. La Corte di Cassazione ha già stabilito che la nullità riguarda solo le clausole specifiche e non tutto il contratto, a meno che non si dimostri che il contratto non sarebbe stato firmato senza di esse.
Nel caso esaminato dalla Corte di Appello di Catania, è stato accertato che le fideiussioni in questione contengono esattamente le clausole vietate, dimostrando che l’accordo illecito è ancora in vigore, nonostante i precedenti interventi della Banca d’Italia. La Corte ha inoltre chiarito che, sebbene queste clausole siano nulle, il garante non viene liberato automaticamente se la banca ha comunque rispettato i termini di legge per la richiesta di pagamento.
In sintesi, questa sentenza sottolinea l’importanza di bilanciare la tutela della concorrenza con la protezione dei diritti dei creditori, mettendo in guardia contro l’uso di clausole standard che limitano la concorrenza e garantendo al contempo la validità delle garanzie quando le regole formali sono rispettate.
