La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 4371 del 26 febbraio 2026, si è pronunciata in tema di licenziamento disciplinare, dichiarando la legittimità del licenziamento per il lavoratore responsabile di aver sincronizzato file di importanza strategica per l’azienda senza alcuna autorizzazione.
Nel caso in esame, il dipendente aveva effettuato la sincronizzazione di centinaia di file contenenti dati strategici relativi a impianti, produzione, personale e contenuti formativi. La condotta è stata ritenuta particolarmente grave dal datore, in quanto non trovava alcuna giustificazione plausibile rispetto alle mansioni a lui assegnate e perché posta in essere in un momento inconsueto per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero in un giorno di ferie e intorno alle 6:00 del mattino.
Il Tribunale di Venezia, investito della vicenda, annullava il licenziamento, ordinando la reintegra del lavoratore. La società impugnava dunque la decisione dinnanzi alla Corte d’Appello di Venezia, la quale, tuttavia, pur riconoscendo la rilevanza disciplinare della condotta, escludeva la giusta causa di licenziamento in assenza di prove circa un intento fraudolento del lavoratore o un danno concreto subito dall’azienda, applicando conseguentemente la sola tutela indennitaria (prevista dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015) pari a 12,5 mensilità ed escludendo la reintegra del dipendente.
Sia il lavoratore che la società (rispettivamente, con ricorso principale e ricorso incidentale) adivano la Corte di Cassazione, che confermava integralmente la decisione della Corte d’Appello, confermando contestualmente anche la corretta gestione da parte dei giudici di merito della fase istruttoria e della ripartizione dell’onere della prova.
Nel dettaglio, la Corte, dopo aver doverosamente ribadito che il giudice di merito è l’unico competente a valutare la proporzionalità tra addebito e sanzione, precisava che la sincronizzazione non autorizzata di file strategici, soprattutto se priva di collegamento con le mansioni del dipendente e realizzata in circostanze anomale, costituisce comportamento disciplinarmente rilevante e potenzialmente idoneo a giustificare il licenziamento.
Tuttavia, nel caso in specie, l’assenza di evidenze di intento fraudolento o danno concreto determinava l’applicazione della sola tutela indennitaria, ma il principio generale è chiaro: comportamenti analoghi costituiscono fatti gravi, legittimamente sanzionabili dal datore tramite il provvedimento espulsivo.
File strategici aziendali sincronizzati dal lavoratore senza autorizzazione: la Cassazione conferma la legittimità del licenziamento
Data di pubblicazione
11.03.2026
11.03.2026
