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Pishing: ripartizione delle responsabilità tra banca e correntista

(Tribunale di Civitavecchia, sent. n. 1378 del 18 ottobre 2024).

Il Tribunale di Civitavecchia ha recentemente affrontato una tematica di grande attualità: le truffe informatiche ai danni dei correntisti (c.d. phishing) e la responsabilità del cliente che comunichi a terzi le proprie credenziali per l’autorizzazione delle operazioni bancarie.

Questa tipologia di frode, sempre più diffusa, consiste nel tentativo di ottenere dalla vittima dati sensibili, come le credenziali di accesso ai conti correnti, alle carte di credito e, più in generale, le password di accesso ai sistemi di pagamento online.

Nel caso in esame, un imprenditore, in due occasioni, veniva contattato da un soggetto che, fingendosi un addetto all’Ufficio Frodi della banca presso cui il truffato aveva il proprio conto corrente, riusciva a carpire le credenziali di accesso all’home banking e i codici necessari per autorizzare due operazioni bancarie.

La vittima conveniva in giudizio l’istituto di credito, ritenendolo responsabile per non aver adottato le misure necessarie a prevenire la truffa. Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno patrimoniale (riaccredito delle somme sottratte e perdita di operatività del conto) e non patrimoniale (danno morale, fisico e psicologico).

La banca convenuta, contestando le richieste del correntista, attribuiva a quest’ultimo la responsabilità dell’accaduto, ritenendo la sua condotta imprudente. Nello specifico, evidenziava come il cliente avesse fornito spontaneamente le proprie credenziali di accesso all’home banking, nonché le password OTP e OTS, invocando così l’esclusione o la riduzione della propria responsabilità ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Il Tribunale, facendo riferimento agli artt. 8-11 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, ha confermato l’esistenza di specifici obblighi di sicurezza e autenticazione in capo ai prestatori di servizi di pagamento, riconoscendo che questi ultimi siano generalmente più idonei a prevenire tali truffe. Tuttavia, ha altresì sottolineato come la normativa imponga anche agli utenti un obbligo di diligenza nell’utilizzo di tali servizi, riequilibrando così il rapporto tra prestatore e utilizzatore.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la banca avesse adempiuto pienamente ai propri obblighi, avendo adottato un sistema di autenticazione cosiddetto “forte” e compiuto tutte le azioni necessarie per interrompere la truffa. L’evento dannoso si è verificato unicamente a causa della trasmissione, da parte del correntista, delle informazioni necessarie per l’accesso all’home banking e per l’autorizzazione dei pagamenti.

Data di pubblicazione
18.01.2025
Argomento trattato
Leasing & Factoring

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