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Foro del consumatore e domicilio elettivo

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 597/2026 del 19 marzo 2026, si è pronunciata sulla competenza dei giudici a fronte di controversie relative al Codice del Consumo, chiarendo che il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell’art. 66-bis del Codice del Consumo, coincide unicamente con quello eventualmente scelto nel contratto al momento della sua conclusione per tutte le vicende ad esso inerenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 47 c.c.

La vicenda trae origine da un contratto stipulato tra il titolare di una falegnameria e un cliente per la realizzazione di arredi all’interno di un immobile di proprietà di quest’ultimo.

Il professionista agiva per il pagamento del saldo, mentre il cliente contestava la presenza di vizi nell’esecuzione e proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della controparte al pagamento di euro 42.650, oltre interessi, per lavori non eseguiti a regola d’arte.

In primo grado, il Tribunale di Belluno, a seguito della conversione del rito da sommario a ordinario, aveva ritenuto tardive le difese del convenuto, accogliendo solo parzialmente la domanda attorea.

In sede di appello, la Corte ha invece adottato una diversa impostazione, precisando anzitutto che il passaggio dal rito sommario a quello ordinario non comporta l’automatica operatività delle preclusioni maturate nella fase precedente. Il giudice è infatti tenuto a garantire alle parti i termini difensivi pieni propri del rito ordinario, con la conseguenza che le eccezioni e la domanda riconvenzionale del convenuto non potevano considerarsi tardive.

Il fulcro della decisione risiede tuttavia nella questione della competenza territoriale e del domicilio elettivo del consumatore.

In presenza di un rapporto tra consumatore e professionista, trova applicazione il foro inderogabile del consumatore previsto dal Codice del Consumo, che prevale sui criteri ordinari e radica la competenza nel luogo di residenza o domicilio del consumatore. Nel caso concreto, ciò ha determinato la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Belluno.

Per tale motivo, la Corte d’Appello ha ritenuto assorbite le ulteriori censure, disponendo la rimessione della causa al giudice territorialmente competente. Il Codice del Consumo, infatti, qualifica come inderogabile la competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, ritenendo vessatorie le clausole derogatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa individuale.

La Corte d’Appello ha inoltre espressamente escluso l’applicabilità del criterio generale di cui all’art. 20 c.p.c., affermando che, trattandosi di competenza territoriale inderogabile prevista da una norma speciale quale l’art. 66-bis, non può trovare ingresso il foro alternativo del luogo di insorgenza o di esecuzione dell’obbligazione.

Infine, la Corte d’Appello ha ribadito che il domicilio elettivo del consumatore rilevante ai sensi dell’art. 66-bis coincide esclusivamente con quello eventualmente eletto nel contratto al momento della sua conclusione per tutte le vicende ad esso connesse, come previsto dall’art. 47 c.c. e confermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 21153/2024 e Cass. n. 10832/2011).

In assenza di una specifica pattuizione contrattuale, non può quindi riconoscersi un domicilio elettivo diverso, con conseguente esclusione di criteri alternativi di competenza, quale quello del Tribunale di Belluno.

Data di pubblicazione
17.04.2026
Argomento trattato
Contenzioso e Arbitrato

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