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Garanzia per i vizi e clausola ‘vista e piaciuta’: cosa prevede davvero la legge?

La Cassazione Civile, con ordinanza n. 29420 del 6 novembre 2025, si è espressa sulla validità della clausola contrattuale “vista e piaciuta” nei contratti di compravendita, affermando che tale clausola esclude l’applicabilità della garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’articolo 1490 c.c. in favore del compratore, purché questi vizi siano riconoscibili con la normale diligenza e purché non siano taciuti in mala fede dal venditore.

La vicenda trae origine da un contenzioso promosso contro i soci di una società cancellata nelle more del giudizio da un acquirente non consumatore che aveva acquistato un’autovettura usata. In particolare, l’acquirente lamentava la scoperta di vizi occulti,richiedendo l’applicabilità della garanzia di cui all’articolo 1490 c.c.

I convenuti si opponevano, eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo che le domande di parte attrice di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno fossero rigettate.

Il Tribunale adito rigettava le domande di parte attrice, dichiarando l’esclusione della legittimazione passiva dei convenuti e ritenendo non dovuta la garanzia per i vizi in favore dell’acquirente.

L’acquirente proponeva dunque appello avverso la sentenza del Tribunale; l’appello veniva, tuttavia, rigettato dal giudice di seconde cure, il quale rilevava tra le altre cose che nella proposta di acquisto in favore della parte appellante si era dato atto che “l’acquirente aveva dichiarato di aver attentamente visionato e provato il veicolo e di accettarlo nello stato di fatto e nelle condizioni in cui si trovava”, avendo accolto la clausola “vista e piaciuta”.

L’acquirente, tuttavia, ricorreva per cassazione, seguitando nel contestare la decisione della Corte di merito, denunciando in particolare la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1490 c.c., in quanto la Corte d’Appello aveva sostenuto la natura palese dei vizi e aveva ritenuto che gli stessi fossero facilmente riconoscibili secondo l’ordinaria diligenza.

La Suprema Corte, riprendendo un orientamento ormai consolidato, ha affermato l’infondatezza dei motivi di ricorso, adducendo tra le altre cose che “la clausola contrattuale “vista e piaciuta”, che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest’ultima con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede”.

La Corte di Cassazione, dunque, ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d’Appello.

 

Data di pubblicazione
21.11.2025
Argomento trattato
Contenzioso e Arbitrato

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