“È legittimo il licenziamento irrogato per giusta causa, qualora il dipendente abbia svolto un’attività in concorrenza con quella della datrice di lavoro, tradendo così il vincolo fiduciario con la medesima.
L’utilizzo degli strumenti di lavoro, dei contatti e delle conoscenze acquisite in ragione dell’attività svolta presso la datrice di lavoro, per avvantaggiare una società di cui il dipendente è socio (e che opera nello stesso settore della società datrice di lavoro), integra un’attività di concorrenza sleale, con inevitabile recisione della fiducia riposta nel lavoratore”
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