M

Questo sito fa uso di cookie tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Per maggiori informazioni si veda la Cookie Policy.

Gli screenshot dei messaggi formano piena prova ex art. 2712 c.c.

La Cassazione Civile, con ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025, ha statuito che: “I messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat di WhatsApp mediante copia dei relativi screenshot, tenuto conto del riscontro della provenienza e dell’attendibilità degli stessi“.

Con decreto ingiuntivo, il Tribunale di Pavia ingiungeva il pagamento, in favore del ricorrente, della somma dovuta a titolo di corrispettivo per la fornitura e l’installazione di serramenti.

Instauratosi il giudizio di opposizione, l’opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, negando di aver mai scelto i beni oggetto delle fatture azionate in sede monitoria e sostenendo di aver concordato con l’ingiungente un prezzo di favore rispetto a quello indicato nel provvedimento monitorio. Inoltre, eccepiva di aver corrisposto integralmente le somme dovute per i serramenti forniti mediante un assegno bancario.

A seguito del contraddittorio, veniva assunta la prova per interpello e testimoniale.

All’esito del giudizio, il Tribunale accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, escludendo che la pretesa sostanziale azionata avesse fondamento per mancanza di risultanze istruttorie a supporto del titolo sotteso alla pretesa.

Il creditore proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado. La Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo, confermandolo.

La Corte d’Appello rilevava che:

a) l’adempimento delle prestazioni oggetto delle fatture azionate era pacifico;

b) l’assenza di un contratto in forma scritta tra le parti non escludeva la possibilità di una corretta ricostruzione della fattispecie alla luce delle risultanze probatorie acquisite;

c) le dichiarazioni rese dai testimoni confermavano la domanda del creditore;

d) la vicenda era corroborata dalla comunicazione intercorsa per iscritto tra le parti mediante messaggi WhatsApp.

La Cassazione, chiamata a decidere sulla questione dell’efficacia probatoria dei documenti informatici (quali e-mail e messaggi WhatsApp), ha ribadito che tali elementi costituiscono documenti elettronici contenenti la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Sebbene privi di firma, essi rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c.

Pertanto, secondo la Cassazione, anche i documenti informatici formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, a meno che colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018).

Data di pubblicazione
8.02.2025
Argomento trattato
Contenzioso e Arbitrato

Share