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I limiti di operatività dell’articolo 2912 c.c. sull’estensione del pignoramento

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 16216 del 17 giugno 2025, è tornata ad esprimersi in merito all’operatività dell’articolo 2912 c.c., che sancisce l’estensione del pignoramento ad accessori, pertinenze e frutti della cosa pignorata.

Nel caso di specie, un istituto di credito sottoponeva a pignoramento alcuni immobili di una società, contestualmente dichiarando di voler pignorare anche tutte le pertinenze e le accessioni riguardanti il complesso immobiliare descritto nell’atto di pignoramento. I debitori esecutati avanzavano istanza di estinzione della procedura, che veniva tuttavia rigettata.

Avverso il provvedimento così emesso, i debitori proponevano ricorso in opposizione, adducendo la nullità del pignoramento effettuato in ragione della assoluta incertezza circa l’identificabilità del bene sottoposto a pignoramento. I debitori, infatti, evidenziavano che la creditrice procedente non solo aveva indicato numeri di subalterni non più esistenti, ma aveva altresì omesso di assoggettare a pignoramento uno specifico subalterno, cagionando così la situazione di insuperabile incertezza.

Il Tribunale rigettava l’opposizione formulata, ritenendo che non vi fossero dubbi circa l’oggetto del pignoramento.

I debitori esecutati proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto pronunciata dal Tribunale, eccependo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2912 c.c.

Secondo parte ricorrente, infatti, il Tribunale aveva errato nel dare applicazione alla disposizione di cui all’art. 2912 c.c., in quanto non aveva considerato il rischio di ritenere pignorati beni senza che, in relazione ai medesimi, l’esistenza del vincolo pignoratizio fosse opponibile ai terzi mediante trascrizione.

La presunzione in oggetto, difatti, secondo i ricorrenti non avrebbe dovuto operare “nel caso in cui il bene, che sia astrattamente configurabile come una pertinenza e che deve essere dotato di dati identificativi catastali, non sia indicato nel pignoramento e nella nota, nei quali sono indicati altri beni compiutamente identificati con loro propri ed esclusivi dati catastali, perché tale situazione comporta un’obiettiva e diversa risultanza dell’atto di pignoramento e della sua nota di trascrizione”.

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il provvedimento impugnato avesse deciso le questioni di diritto sottese in modo conforme alla giurisprudenza della stessa Corte e che l’esame dei motivi non offrisse elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

La Corte ha, infatti, rilevato che “- fermo restando che l’errore sui dati catastali non provoca la nullità del pignoramento se non genera incertezza assoluta sul bene pignorato e, in particolare, se permangono elementi idonei a escludere l’incertezza sull’identità del bene e vi è “continuità” tra i vecchi e i nuovi dati catastali (…) – questa Corte ha avuto modo anche di recente di precisare che:

– “Gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c., quali accessori, pertinenze, frutti miglioramenti, o addizioni, nonché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni; ne consegue che il trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un’espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente”;

– “La mancata indicazione espressa, nel pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi catastali propri, esclusivi ed univoci, di una pertinenza, a fronte dell’espressa indicazione di quelli, diversi e distinti, di altri beni, integra, in difetto di ulteriori ed altrettanto univoci elementi in senso contrario (…), una diversa risultanza dell’atto di pignoramento e della sua nota di trascrizione, idonea a rendere inoperante la presunzione dell’art. 2912 cod. civ.”.

Data di pubblicazione
18.07.2025
Argomento trattato
Contenzioso e Arbitrato

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