Con la sentenza n. 26956 del 7 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che le comunicazioni inviate dal lavoratore tramite whatsapp a un referente aziendale risultano inidonee a sostituire la certificazione del medico competente e, soprattutto, prive di alcun valore di carattere medico-legale per qualificare un determinato evento morboso come particolarmente grave.
Nel caso in esame, il lavoratore aveva proposto ricorso contro il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, contestando che il datore di lavoro, nel calcolo delle assenze, non avesse considerato che la malattia da lui sofferta rientrava tra le “malattie particolarmente gravi”, la cui esclusione dal computo è prevista dal CCNL applicato.
La Corte territoriale, in riforma del provvedimento del Tribunale, aveva respinto le pretese del lavoratore e ritenuto legittimo il licenziamento irrogato sulla base dei seguenti presupposti:
- il CCNL, in caso di malattia, prevedeva la conservazione del posto di lavoro per un massimo di 245 giorni di calendario. Il lavoratore aveva pacificamente superato tale soglia;
- la previsione del CCNL che escludeva dal conteggio del periodo di comporto “le malattie particolarmente gravi occorse al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi” era inapplicabile al caso di specie. La clausola contrattuale andava infatti interpretata nel senso di fare riferimento a patologie che richiedevano la sottoposizione a terapie salvavita (tale interpretazione era evincibile anche dall’analisi del contenuto di simili clausole in altri contratti collettivi);
- il lavoratore, conseguentemente, non aveva allegato né provato che la sua malattia fosse stata di tale gravità da richiedere terapie salvavita o assimilabili e da impedire lo svolgimento della prestazione di lavoro.
La Suprema Corte, investita della decisione, ha innanzitutto evidenziato come il Giudice di secondo grado si fosse pienamente conformato ai principi ex art. 1362 c.c., così pervenendo a una corretta interpretazione del concetto generale di malattie particolarmente gravi: il giudizio di valore della nozione elastica di “malattia particolarmente grave” era stato infatti impostato valorizzando il tenore letterale della disposizione, i principi richiamati nell’intero atto negoziale, i fattori esterni relativi all’evoluzione della scienza medica, nonché dando concretezza a quella parte mobile della nozione che le parti sociali hanno voluto tale per adeguarla a un dato contesto storico-sociale.
In secondo luogo, il Giudice di legittimità, dopo aver ribadito che era onere del lavoratore inviare la documentazione medica attestante la sopravvenienza di una malattia che richieda terapie salvavita, ha ritenuto immune da censure la valutazione nel merito della Corte di Appello che aveva opportunamente esaminato sia i certificati medici (privi dell’indicazione “patologia grave che richiede terapia salvavita”) che tutti i frammentari, e irrilevanti ai fini di causa, messaggi whatsapp con cui il lavoratore aggiornava il suo responsabile del suo stato di salute. Questi ultimi, come chiarito, non hanno infatti nessun valore medico-legale.
Il ricorso del lavoratore è stato pertanto respinto con condanna al pagamento delle spese di lite.
