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I rimedi del consumatore nei contratti di appalto di servizi

Con la sentenza n. 4 dell’8 gennaio 2026, il Tribunale di Sassari ha affermato un principio di particolare rilievo in materia di tutela del consumatore: non sussiste alcun rapporto di gerarchia tra i rimedi previsti dal Codice del consumo e quelli ordinari disciplinati dal Codice civile, potendo il consumatore scegliere liberamente a quali strumenti ricorrere.
La controversia trae origine da un contratto di appalto avente ad oggetto l’installazione di vetrate scorrevoli impacchettabili in un immobile, risultate affette da gravi vizi, sia funzionali sia estetici. Il committente aveva quindi domandato la risoluzione del contratto, la restituzione del corrispettivo, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni, quantificati nei costi delle opere di falegnameria preliminari e negli interessi corrisposti per il finanziamento.
L’appaltatore contestava, invece, l’esistenza dei vizi e ne eccepiva la tardiva denuncia ai sensi dell’art. 130 del Codice del consumo. Sosteneva inoltre che il consumatore fosse tenuto a rispettare un presunto ordine gerarchico dei rimedi, dovendo prioritariamente chiedere il ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione.
Il Tribunale ha respinto tale impostazione, chiarendo che i rimedi previsti dal Codice del consumo hanno natura speciale e aggiuntiva, e non escludono né subordinano l’operatività delle azioni previste dal Codice civile, ivi compresa la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. In assenza di un espresso divieto normativo, al consumatore non può essere preclusa la facoltà di avvalersi della disciplina codicistica ordinaria.
Il giudice ha inoltre evidenziato come imporre al consumatore, prima di agire per la risoluzione, l’obbligo di richiedere un intervento riparatorio o sostitutivo alla medesima impresa, soprattutto nei casi in cui il rapporto fiduciario sia compresso, si tradurrebbe in una penalizzazione dei suoi interessi, anziché in una loro effettiva tutela.
Accertata la legittimità della risoluzione, il Tribunale ha quindi disposto la restituzione del prezzo, riconoscendo all’appaltatore il diritto di rimuovere i materiali installati, e ha condannato lo stesso al risarcimento dei danni sostenuti dal committente per i lavori necessari alla successiva reinstallazione, oltre alla rifusione delle spese di lite.

Data di pubblicazione
27.02.2026
Argomento trattato
Contenzioso e Arbitrato

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