La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 23852 e n. 23858 del 5 settembre 2024, si è pronunciata su due casi che riguardano il comportamento del lavoratore tenuto durante il periodo di malattia, giungendo a conclusioni diametralmente opposte.
Entrambe le decisioni hanno come punto centrale la valutazione della legittimità del licenziamento per giusta causa rispetto all’obbligo di lealtà verso il datore di lavoro, in situazioni in cui il lavoratore ha svolto attività durante la malattia.
Nell’ordinanza n. 23852/2024, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore che, durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia, aveva partecipato a un torneo di calcio amatoriale.
Diversa, invece, è la conclusione a cui è giunta la Cassazione nell’ordinanza n. 23858/2024, pronunciata a favore di una lavoratrice licenziata per aver frequentato una sala bingo e fatto la spesa durante il periodo di malattia.
Le due decisioni, pur divergenti nei risultati, sono coerenti con i principi di diritto richiamati da entrambe.
Infatti, la Suprema Corte ha in premessa ricordato il principio secondo cui la nozione di malattia non implica necessariamente un’incapacità assoluta di svolgere qualsiasi attività: la malattia che sospende l’obbligo di prestazione lavorativa, infatti, è quella che determina un’incapacità concreta e attuale di svolgere le mansioni lavorative, ma può lasciare al lavoratore la possibilità di svolgere altre attività compatibili con le sue residue capacità psico-fisiche.
Premesso ciò, il giudice ha evidenziato che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente durante lo stato di malattia può configurare la violazione degli specifici obblighi contrattuali, di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buonafede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o al rientro in servizio.
Nel caso del torneo di calcio, pertanto, la Suprema Corte ha motivato la legittimità del licenziamento evidenziando come la partecipazione all’attività sportiva fosse pesantemente incompatibile con lo stato di malattia, in quanto di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia stessa o – in ogni caso – certamente idonea a ritardare il processo di guarigione o aggravare le condizioni di salute del dipendente, compromettendo così il suo obbligo di tornare in servizio nel più breve tempo possibile.
Al contrario, nel caso della lavoratrice che si è recata al bingo e al supermercato, la Corte di Cassazione ha sottolineato come il semplice svolgimento di attività quotidiane, quali il fare la spesa o recarsi in luoghi di intrattenimento, non fosse di per sé incompatibile con lo stato di malattia, a meno che non vi fosse una specifica evidenza che tali attività avrebbero prolungato il periodo di convalescenza o aggravato lo stato di salute della lavoratrice. Nel caso di specie, mancando tali evidenze, la Corte ha giudicato che tali attività non avessero inciso negativamente sulla sua salute né violato il suo obbligo di rientrare al lavoro nel più breve tempo possibile.
In conclusione, le due pronunce offrono un quadro significativo dell’approccio seguito dalla Corte di Cassazione nei casi di licenziamento per comportamenti tenuti durante la malattia: il principio generale che emerge è che le attività di natura quotidiana, se svolte in modo ragionevole e compatibile con il recupero della salute, non possono essere giustamente considerate legittimo motivo di licenziamento.
Queste decisioni ribadiscono, dunque, la necessità di un attento bilanciamento tra gli interessi del datore di lavoro e il diritto del lavoratore a svolgere attività non lavorative compatibili con il proprio stato di salute.
