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Il contenuto minimo degli atti affinché possano avere efficacia interruttiva del termine di prescrizione.

(Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 7188 del 25 febbraio 2025).

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7188 del 25 febbraio 2025, è tornata ad affrontare il tema della validità, o meno, ai fini interruttivi del termine prescrizionale, delle missive scambiate tra le parti in riferimento al contenuto di queste ultime.

Nel caso in esame, una società citava in giudizio la società che si era occupata della ristrutturazione dei locali presso cui parte attrice esercitava la sua attività di ristorazione. In particolare, agiva per il risarcimento dei danni subiti per aver dovuto essa stessa provvedere all’eliminazione delle immissioni, superiori ai limiti di tollerabilità, provenienti dagli impianti di ventilazione e aspirazione realizzati dalla convenuta.

Si costituiva in giudizio la società che aveva realizzato l’opera contestando, in particolare, l’avvenuta prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi. Difatti, poco dopo l’avvenuta consegna dell’opera, la committente segnalava la presenza degli eccepiti difetti e successivamente, in data 15 ottobre 2009, comunicava formalmente alla società che entro la fine del mese sarebbero iniziati i lavori necessari per la riduzione delle immissioni, qui anticipando la richiesta di pagamento dei costi che la stessa avrebbe sostenuto per la realizzazione degli stessi.

Alla predetta comunicazione facevano seguito una serie di ulteriori missive, con cui la committente trasmetteva una serie di documenti tecnici, il primo preventivo e la prima nota relativa al costo delle opere di rifacimento. Infine, nell’aprile 2011, la committente spediva l’ultima raccomandata, contenente nuovamente l’espressa richiesta di risarcimento.

La società realizzatrice delle opere, tuttavia, non solo eccepiva di non aver mai ricevuto la raccomandata datata aprile 2011, ma ulteriormente rilevava che le comunicazioni successive a quella dell’ottobre 2009, dal momento che non recavano un espresso invito ad adempiere, non potevano ritenersi valide ai fini interruttivi del termine di prescrizione.

All’esito del giudizio di secondo grado, la Corte d’appello di Milano, riformando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Como, ritenute idonee ad interrompere la prescrizione le missive che il Tribunale aveva giudicato inidonee, dichiarava la responsabilità della prestatrice d’opera per le difformità riscontrate e la condannava al pagamento di oltre 60 mila euro.

La società proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa all’esito del secondo grado, insistendo in merito all’intervenuta prescrizione dell’azione esperita.

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, evidenziando come la Corte d’appello non avesse tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 2943 c.c., “solo la messa in mora del creditore è idonea ad interrompere il decorso della prescrizione, viceversa la reiterata denuncia dei medesimi vizi non può produrre il medesimo effetto e non è idonea a spostare in avanti il termine entro il quale il committente deve agire in giudizio”.

La Corte, pertanto, ribadiva il seguente principio: “Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell’esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora; richiesta di pagamento produce l’interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l’effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell’interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l’obbligato, l’effetto interruttivo non si verifica affatto; ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l’estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge”.

Data di pubblicazione
21.03.2025
Argomento trattato
Contenzioso e Arbitrato

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