L’art. 5 della Direttiva 1999/70/CE, nel sancire l’obbligo per gli Stati Membri di introdurre misure idonee ad impedire un abuso del ricorso ai contratti a temine, non ha imposto attraverso quali modalità prevenire tale abuso. Ne consegue che, ove la legislazione nazionale abbia introdotto adeguate misure per assicurare che i suddetti contratti siano giustificati da ragioni obiettive legittimanti il rinnovo, una durata massima totale complessiva dei contratti successivi e il numero dei rinnovi possibile, non è ravvisabile alcuna contrarietà al diritto comunitario.
